Riguardo l’ultima scadenza della dichiarazione annuale IVA arrivano precisazioni dalla risoluzione 26/E del 6 marzo 2017.
Il termine per la presentazione non è stato prorogato, bensì è stato solo consentito di inoltrare il modello entro il 3 marzo a chi non è riuscito a farlo entro la data ordinaria. Tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al “termine di presentazione” della dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla stessa data del 28 febbraio 2017.
La precisazione arriva dalla risoluzione 26/E del 6 marzo 2017, a corollario del comunicato stampa del 1° marzo scorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che, a causa dei rallentamenti nelle reti di trasmissione registrati nell’ultimo giorno di febbraio, saranno eccezionalmente considerati tempestivi i modelli per l’anno d’imposta 2016 pervenuti entro il 3 marzo.
Pertanto, la compensazione in F24 del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro potrà avvenire già a partire dal prossimo 16 marzo, anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata successivamente al 28 febbraio, ma comunque entro il 3 marzo.
Ne consegue che tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al “termine di presentazione” del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.
Per quanto riguarda la compensazione c.d. “orizzontale” del credito Iva annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui (articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78), si precisa che la stessa potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017.