Sono detraibili le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento?
In relazione alle spese veterinarie è prevista una detrazione Irpef del 19%, fino a un importo massimo di 387,40 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir).
La detrazione compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Non compete, invece, per quelle sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (articolo 1, Dm n. 289 del 6 giugno 2001).
Detrazioni Spese Veterinarie: applicabili ad animali da allevamento?
La detrazione d’imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall’articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la
pratica sportiva. 2. La detrazione d’imposta di cui al comma 1 non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attivita’ commerciali o agricole ne’ in relazione ad animali utilizzati per attivita’ illecite. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.