Detrazioni Interessi Passivi Mutuo: regole per i coniugi.
Mia moglie è proprietaria al 100% della nostra abitazione principale, per il cui acquisto abbiamo stipulato un mutuo cointestato. Dato che lei è a mio carico, posso detrarre i relativi interessi passivi?
Paolo Tomaz
Detrazioni Interessi Passivi Mutuo: regole per i coniugi
In linea generale, per fruire della detrazione relativa agli interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir), è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario, anche pro-quota, dell’immobile (circolare 7/E del 29 gennaio 2001, paragrafi 2.3 e 2.5).
Per l’individuazione dei familiari richiamati dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13-bis del TUIR, occorre far riferimento alla disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 5 dello stesso TUIR, il quale specifica che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Nell’ipotesi di separazione legale, il coniuge separato, finche’ non intervenga la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari individuati dal citato comma 5 dell’articolo 5. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spettera’ comunque il beneficio della detrazione, per la quota di spettanza, nell’ipotesi in cui presso l’immobile acquistato abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli). Ovviamente, tra i familiari non e’ ricompreso, in tale ipotesi, l’ex coniuge.
Il requisito congiunto di acquirente e mutuatario è, pertanto, sempre necessario, tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991, per i quali è previsto che la detrazione degli interessi passivi spetta anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (circolare 95 del 12 maggio 2000, risposta 1.2.6).