arrotondamento fiscoEurogiudici: le detrazioni fiscali vanno fatte senza arrotondamento. Questa è una delle conclusioni a cui sono giunti i giudici europei nel caso in cui il pro-rata di detrazione sia determinato applicando uno dei metodi derogatori previsti dalla direttiva 112 del 2006.

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 173, paragrafo 2, dell’articolo 175, paragrafo 1, e dell’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE ed è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone un istituto di credito all’Amministrazione fiscale tedesca, in merito al calcolo del diritto a detrazione dell’Iva dovuta o assolta sull’acquisto di beni e servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione. Tale banca ha applicato un arrotondamento al pro-rata di detrazione applicabile all’Iva gravante sull’acquisto da parte sua di beni e servizi a uso promiscuo. In esito a un controllo fiscale operato dall’amministrazione finanziaria, la banca è stata oggetto di una domanda di recupero, poiché aveva indebitamente arrotondato all’unità superiore i pro-rata di detrazione dell’Iva. La vicenda è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, tra le altre, alcune questioni.

 

La prima questione pregiudiziale 

 

Con la sua prima questione, il giudice ‘a quo’ chiede, in sostanza, se l’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola dell’arrotondamento prevista da tale disposizione, quando il pro-rata di detrazione è calcolato secondo uno dei metodi derogatori previsti all’articolo 173, paragrafo 2, di tale direttiva. A tal proposito, la Corte Ue osserva che l’articolo 175, paragrafo 1, di detta direttiva si limita a enunciare che “il pro-rata di detrazione è determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato al massimo all’unità superiore”. In mancanza di indicazione circa un’eventuale applicazione della regola di arrotondamento, laddove sia attuato uno dei metodi derogatori di cui all’articolo 173, paragrafo 2, della stessa direttiva, occorre interpretare l’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE tenendo conto del contesto nel quale tale disposizione si inserisce e degli obiettivi perseguiti da detta direttiva. L’articolo 173, paragrafo 1, di detta direttiva, al primo comma, sancisce il principio della detrazione parziale dell’Iva gravante su tale categoria di beni o servizi. Il secondo comma della medesima disposizione precisa che il pro-rata di detrazione da utilizzare è determinato, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo, in conformità degli articoli 174 e 175 della stessa direttiva. Tali disposizioni possono essere lette nel senso che la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 può trovare applicazione a ogni situazione in cui si tratti di un bene o servizio a uso promiscuo.

 

I metodi derogatori

 

Inoltre, l’articolo 173, paragrafo 2, di tale direttiva prevede metodi di determinazione del diritto alla detrazione che derogano alle disposizioni del paragrafo 1 di tale articolo. Pertanto, occorre esaminare, tenendo conto dell’obiettivo perseguito dallo stesso articolo 173, paragrafo 2, se la constatazione precedente possa essere messa in discussione dall’esistenza di tali deroghe. E’ pacifico che la possibilità, offerta dall’articolo 173, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, di derogare al metodo di calcolo del diritto alla detrazione previsto all’articolo 173, paragrafo 1, di tale direttiva, è finalizzata a consentire agli Stati membri di pervenire a risultati più precisi nella determinazione della portata del diritto alla detrazione, con particolare riferimento alle caratteristiche specifiche delle attività del soggetto passivo. Orbene, l’applicazione, ai fini della determinazione del pro-rata di detrazione in caso di attuazione di una delle possibilità offerte agli Stati membri dall’articolo 173, paragrafo 2, della direttiva, di una regola secondo cui la percentuale di detrazione ottenuta deve essere arrotondata al massimo all’unità superiore contrasterebbe con tale obiettivo. Difatti, poichè agli Stati membri è consentito adottare misure volte a pervenire a risultati più precisi nella determinazione del diritto alla detrazione, sarebbe incoerente che gli Stati membri che optino per tali misure siano tenuti ad avvalersi della regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, senza poter adottare e applicare una regola più precisa o più idonea o escludere qualsiasi arrotondamento della percentuale di detrazione ottenuta. Inoltre, se è vero che la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 può essere adottata da uno Stato membro per ogni calcolo del diritto alla detrazione dell’Iva gravante sull’acquisto di beni o servizi a uso promiscuo, incluso quando il medesimo Stato abbia fatto ricorso a uno dei metodi derogatori previsti dall’articolo 173, paragrafo 2, della medesima direttiva, gli Stati membri sono liberi di non avvalersi di detta norma quando il diritto alla detrazione è calcolato secondo uno di tali metodi derogatori.

 

La conclusione dalla Corte di giustizia

 

Tutto ciò premesso, la Corte Ue nel rispondere alla prima questione, dichiara che l’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento prevista da tale disposizione quando il pro-rata di detrazione è calcolato secondo uno dei metodi derogatori di cui all’articolo 173, paragrafo 2, di tale direttiva.

 

La seconda questione pregiudiziale

 

Con la sua seconda questione, il giudice ‘a quo’ chiede in sostanza, se gli articoli 184 e seguenti della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, di tale direttiva, in caso di rettifica, quando il pro-rata di detrazione è stato calcolato secondo uno dei metodi previsti all’articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva o all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva. In primo luogo, va ricordato che i metodi derogatori previsti all’articolo 173, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 sono analoghi a quelli previsti dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva. Pertanto, non è necessario distinguere se il pro-rata di detrazione sia calcolato applicando uno dei metodi indicati all’articolo 173, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 o sulla base di uno dei metodi previsti all’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva.

 

Quando rettificare la detrazione

 

In secondo luogo, l’articolo 184 della direttiva 2006/112 prevede che la detrazione operata inizialmente debba essere rettificata quando è inferiore o superiore a quella a cui il soggetto passivo aveva diritto. Ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1, di detta direttiva, la rettifica ha luogo, in particolare, quando sono mutati gli elementi inizialmente presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione. Dal combinato disposto di tali due disposizioni risulta, da una parte, che quando, a causa del mutamento di uno degli elementi inizialmente assunti per il calcolo delle detrazioni, si rende necessaria una rettifica, il calcolo dell’importo di tale rettifica deve far sì che l’importo delle detrazioni infine eseguite corrisponda a quello che il soggetto passivo avrebbe avuto diritto di operare se tale mutamento fosse stato considerato inizialmente. D’altra parte, il calcolo di tale importo implica di tener conto dei medesimi elementi inizialmente assunti, ad eccezione di quello che è stato modificato. Orbene, la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 costituisce un elemento di cui era stato tenuto conto per determinare l’importo iniziale della detrazione. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il pro-rata di detrazione sia determinato applicando uno dei metodi derogatori di cui all’articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva, va ricordato che gli Stati membri non sono tenuti a far ricorso a tale regola di arrotondamento per stabilire l’importo iniziale della detrazione. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in caso di rettifica, soltanto nell’ipotesi in cui abbiano utilizzato detta regola per determinare l’importo iniziale della detrazione– oltre che, ovviamente, qualora l’elemento il cui mutamento rende necessaria la rettifica consista proprio nell’applicazione in futuro del metodo di calcolo di cui all’articolo 173, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva o di detta regola di arrotondamento.

 

La conclusione degli eurogiudici

 

Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione secondo cui gli articoli 184 e seguenti della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che, quando il pro-rata di detrazione è stato calcolato, ai sensi delle rispettive leggi nazionali, in base ad uno dei metodi previsti all’articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva o all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in caso di rettifica, soltanto nell’ipotesi in cui tale regola sia stata applicata per determinare l’importo iniziale della detrazione.