risparmio_energetico familiari_conviventiA quali condizioni i familiari conviventi con il possessore dell’immobile oggetto di interventi di riqualificazione energetica possono usufruire della detrazione Irpef?

 

Conny C.

 

Sono ammessi a fruire della detrazione per i lavori di risparmio energetico anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengano le relative spese. Tale principio, peraltro, trova applicazione limitatamente agli interventi eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, in cui, cioè, può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione (circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, paragrafo 1). Inoltre, i familiari conviventi possono fruire della detrazione d’imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico: è necessario, quindi, che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori (circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 11.2). Si ricorda, infine, che, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), la detrazione delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici è confermata, nella misura maggiorata del 65%, anche per tutto il 2017.