determina a contrarre e impegno di spesaDetermina a contrarre ed impegno di spesa: come procedere?


La determina a contrarre, per quanto attiene all’impegno di spesa, non può limitarsi a dare atto che nel bilancio è stata prevista la spesa necessaria a garantire l’appalto e che ci si riserva di procedere all’impegno della stessa a seguito di aggiudicazione. Tale modus operandi, pur rilevando che nel bilancio è stata prevista la spesa derivante dal contratto di che trattasi, non appare in linea con il principio generale secondo cui l’impegno di spesa è elemento necessario ed indispensabile della procedura di affidamento e deve sempre precedere la procedura stessa, non può essere successivo all’aggiudicazione.

 

Il procedimento di spesa di un ente pubblico comporta l’assunzione dell’impegno di spesa, che consiste in un’obbligazione perfezionatasi indipendentemente da una specifica previsione di bilancio (cfr. Corte dei conti Sezione II appello, 15.4.2002, n. 127, 5.4.2002, n. 114; 18.3.2002, n. 85; Sezione giurisdizionale TTA-Trento, 2.7.2008, n. 34; id., 31.5.2006, n. 41; id., 5.4.2006, n. 24). Anche a voler considerare la determina a contrarre, con la quale viene indetta la gara, una prenotazione della spesa, che si tramuta in un impegno definitivo sullo stanziamento a seguito di aggiudicazione, non vi può essere coincidenza fra questa e lo stanziamento di bilancio. Questo secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti.

 

La riforma contabile – per quanto concerne gli enti pubblici territoriali ed enti strumentali – è stata poi consacrata con il decreto legislativo 118/2011, modificato dal più recente decreto legislativo 126/2014.

 

È appena il caso di sottolineare che, indipendentemente dalla capienza del relativo capitolo di spesa, ai Comuni è vietato effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o dal segretario in mancanza del ragioniere); tale norma trova applicazione anche quando la spesa del Comune sia interamente finanziata da altro ente pubblico (cfr. Cass. Civ. sez. I. 23.05.2003 n. 8189). Occorre ancora considerare che l’art. 107 comma 3 lettera d) del T.u.e.l., passando in rassegna i compiti attribuiti ai dirigenti, annovera, tra questi, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa.

 

Se l’impegno di spesa (art. 183 TUEL) segue ad una “obbligazione giuridicamente perfezionata” e la determina a contrarre è quella indicata nell’art. 192 dello stesso TUEL, quest’ultima non può recare in sé l’impegno di spesa. In seguito alla modifica apportata con l’articolo 74 del decreto legislativo 126/2014

 

“Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.”

 

Un principio contabile stabilisce che la competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione. In tutti i casi di espressa e tassativa previsione legislativa e statutaria di poteri di spesa conferiti ad uno degli organi politici monocratici o collegiali dell’ente, questi adotta l’atto di propria competenza, disponendo, altresì, sul corrispondente stanziamento l’impegno, che deve avere caratteristiche tipiche (somma da pagare; soggetto creditore; ragione del debito; vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio) (in tal senso, Deliberazione ANAC n. 971 del 20.09.2017).