destinazione-proventi-multeIl Dottor Andrea Bufarale risponde a un interrogativo in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle multe per infrazioni al Codice della Strada.


Questa Amministrazione Comunale vorrebbe destinare parte dei proventi derivanti da infrazioni al codice della strada ex art. 208 ad interventi di realizzazione di marciapiedi in alcune zone del territorio che attualmente ne sono sprovviste. E’ ammissibile tale spesa?

a cura di Andrea Bufarale

Destinazione dei proventi derivanti dalle multe

Il citato art. 208 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), al comma 4 dispone testualmente che:

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

  • a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
  • b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
  • c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

In particolare, pertanto, la lettera c) del citato comma prevede che parte della quota vincolata di detti proventi può essere destinata “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative … a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti …“.

Al fine di verificare se la realizzazione di marciapiedi rientri nelle finalità di “sicurezza stradale” e quindi come spesa ammissibile occorre far preliminarmente riferimento al concetto di “sicurezza integrata” introdotta dall’articolo 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, secondo il quale per detta sicurezza si intende “l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”.

Ad abundantiam di recente è intervenuto un importante parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la regione Veneto (n. 421/2023) che ha testé disposto che nella citata previsione normativa del comma 4 dell’art. 208 del Codice della Strada, “si possono ricomprendere anche le spese concernenti la realizzazione di parcheggi, di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia di veicoli e la realizzazione di marciapiedi, in quanto finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale per gli utenti deboli“.

Tanto ciò premesso, riteniamo che la spesa riguardante la realizzazione di marciapiedi possa essere ritenuta ammissibile e finanziabile con i proventi ex art. 208 del CDS.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]