destinazione-gettito-imposta-di-soggiornoEcco alcuni chiarimenti da parte della Corte dei Conti, che analizza il quesito di un comune in merito alla destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno.


La tassazione dei flussi turistici (la cosiddetta tourist tax) è un tipo di imposizione piuttosto diffusa sia nei paesi europei1 sia in quelli extra europei. Nella declinazione nazionale, l’imposta di soggiorno è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.

Poiché l’imposta di soggiorno è uno dei pochi strumenti di autonomia impositiva rimasta alle amministrazioni comunali, un primo aspetto di interesse è legato all’eterogeneità della sua applicazione.

L’imposta di soggiorno non può essere istituita da tutti i Comuni, ma solo da Comuni capoluogo di Provincia, dalle Unioni di Comuni, dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d’arte e da quelli che hanno sede giuridica nelle isole minori o quelli nel cui territorio insistono isole minori.

Scopriamo adesso, dopo questa breve introduzione, come la Corte dei Conti in una recente sentenza è intervenuta per stabilire al meglio i parametri relativi alla destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno.

Il caso in esame

Nello specifico a intervenire sulla materia è la deliberazione n. 52/2023 della sezione per il Veneto. Un comune chiedeva se fosse possibile utilizzare i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno:

  • per il finanziamento di spese direttamente ascrivibili alla materia del turismo, ma anche per interventi di carattere più generico, che l’ente sostiene per la manutenzione del patrimonio dei beni culturali, manutenzione strade comunali, segnaletica stradale, interventi di tutela ambientale, interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini oltre che per l’acquisto di arredi urbani;
  • per il sostegno economico di iniziative organizzate direttamente o a favore di enti e associazioni (quali la Pro Loco), che in collaborazione con il Comune realizzano iniziative culturali, fieristiche o manifestazioni di promozione del territorio comunale di richiamo generale e che prevedano un afflusso e soggiorno di popolazione non residente.

Destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno: i chiarimenti della Corte dei Conti

Secondo i giudici contabili l’obbligo dell’imposta di soggiorno è strettamente legato alla destinazione dei fondi verso specifici ambiti correlati al settore turistico e pertanto non può essere utilizzata per scopi indirettamente connessi al turismo. 

Le uniche destinazioni concesse pertanto sono le seguenti:

  • interventi nel settore turistico, inclusi quelli a supporto delle strutture ricettive
  • lavori di manutenzione, valorizzazione e recupero di beni culturali e ambientali locali
  • servizi pubblici locali collegati a tali interventi.

Non è permessa alcuna interpretazione estensiva o analoga per allargare il campo di utilizzo dei fondi. Pertanto, è vietato per l’ente utilizzare l’imposta di soggiorno a vantaggio della fiscalità generale, poiché i fondi devono essere vincolati a specifiche finalità.

Di conseguenza, non è legittimo considerare le spese che sono solo indirettamente collegate al turismo, a meno che l’obiettivo turistico non costituisca il principale scopo dell’attività finanziata dall’imposta di soggiorno.

Si ricorda infine che esistono strumenti  per aiutare i Comuni come TravelTax, una piattaforma software che risponde alle esigenze delle Amministrazioni comunali per la gestione, contabilizzazione e accertamento della Tassa di soggiorno.

Si tratta di uno strumento intuitivo e completo che agevola l’interazione tra struttura ricettiva e Comune, semplificando gli adempimenti legati alla Tassa di Soggiorno, permettendo all’Ente di avere un controllo completo sui flussi turistici e un monitoraggio puntuale sui versamenti ricevuti.

Il documento completo

Potete consultarlo qui.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it