Arriva a seguito delle indicazioni operative contenute nel Dm dello scorso 23 febbraio. La dichiarazione, resa al momento della prima estrazione, è valida per un intero anno solare.
È in rete il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità, che gli operatori devono consegnare ai gestori dei depositi Iva per l’estrazione delle merci senza obbligo di prestare garanzia. Entrerà in servizio dal prossimo 1° aprile.
La versione definitiva, insieme alle relative istruzioni, è stata approvata con il provvedimento del 24 marzo 2017. L’adozione del documento era stata prevista dal decreto Mef del 23 febbraio 2017, che ha dettato le prime regole operative dopo il riordino della materia.
Il modello è composto da: un frontespizio, con l’informativa sul trattamento dei dati personali; due sezioni riservate, rispettivamente, alle informazioni utili a identificare contribuente e dichiarante; una terza sezione, contenente la vera e propria attestazione del possesso dei requisiti. Chiudono data e firma del dichiarante.
L’attestazione, valida per un intero anno solare, deve essere consegnata al gestore del deposito, da chi preleva le merci, al momento della prima estrazione.
Il gestore, a sua volta, rilascia all’operatore una ricevuta di ricezione e, entro 30 giorni dalla consegna, trasmette copia del modello, per posta elettronica certificata, alla direzione regionale o a quella provinciale di Trento o Bolzano dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.
La dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al modello approvato al punto 1, deve essere consegnata dai soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA, ai sensi dell’articolo 50–bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 331 del 1993, al gestore del deposito IVA all’atto della prima estrazione ed è valida per l’intero anno solare.
Il gestore del deposito IVA rilascia al soggetto estrattore apposita ricevuta di ricezione e, entro 30 giorni dalla consegna, trasmette copia del modello, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Direzione Regionale, o alla Direzione Provinciale di Trento o Bolzano, dell’Agenzia delle entrate, territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.