Denuncia affitti di fondi rustici, l’imposta di Registro a quanto ammonta? Nel caso specifico si tratta della denuncia cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici.
Per i contratti di affitto di fondi rustici non stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’obbligo della registrazione può essere assolto presentando, entro il mese di febbraio, presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell’anno precedente (articolo 17, comma 3-bis, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro Dpr 131/1986 – Tur).
L’aliquota dell’imposta per la registrazione dei contratti di affitto di fondo rustico è stabilita nello 0,5%, con un minimo di 67 euro (articolo 5, comma 1, lettera a, Tariffa parte 1 allegata al Tur). Peraltro, nel caso di “denuncia cumulativa”, ai sensi del ricordato articolo 17, comma 3-bis, l’aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti, ma, in ogni caso, l’ammontare dell’imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore a 67 euro (nota II-bis, articolo 5, Tariffa parte 1 allegata al Tur).
Quanto alle modalità di registrazione, l’art. 17, comma 3-bis, D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 prevede la possibilità di assolvere all’obbligo della registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia annuale relativa ai contratti posti in essere nell’anno precedente. La presentazione della denuncia annuale, entro il mese di febbraio, rappresenta un’alternativa alle ordinarie modalità di registrazione.
La denuncia annuale dei contratti di affitto di fondi rustici può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate avvalendosi del software gratuito messo a disposizione sul sito internet.
In alternativa la denuncia può essere presentata, in doppio originale, da una delle parti del contratto ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.