tariIl Tar Latina, con la sentenza n. 1/2017, ha dato maggiori dettagli sull’accuratezza che deve presentare il piano finanziario Tari comunale e su come deve essere composta la relativa delibera.

 


 

Il TAR ha in poche parole stabilito che il piano finanziario Tari deve contenere tutte le indicazioni previste dalla legge al suo interno e non nella relazione allegata alla delibera comunale, e ciò non può tradursi in una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio.

 

L’articolo 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, infatti, prescrive al comma 2 che il piano finanziario debba comprendere “a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti”; il comma 3 aggiunge che al piano debba essere allegata una relazione “nella quale sono indicati: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”.

 

I ricorrenti denunciano che il piano non contiene le indicazioni prescritte al comma 2 e che manca del tutto la relazione richiesta dal comma 3.

 

Il comune replica sostenendo che il piano approvato contiene in realtà tutti i dati che sono prescritti dalla legge (sia pure in forma sintetica) e che la relazione non costituirebbe un elemento necessario ai fini della validità della delibera di approvazione del piano; in punto di fatto il comune ha inoltre evidenziato che le informazioni di cui i ricorrenti lamentano l’assenza sono in realtà contenute in una relazione datata 4 agosto 2014 elaborata dal dipartimento II ambiente la quale “seppur non adottata con la deliberazione consiliare, viene in essa richiamata”.

 

Le argomentazioni dei ricorrenti sono fondate.

 

Se si esamina il piano approvato è agevole rendersi conto che esso non è un documento di tipo pianificatorio ma una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio, distinti in costi fissi e costi variabili, e con finale indicazione della incidenza percentuale di questi ultimi sul costo complessivo.

 

Nella tabella non v’è traccia di alcuno dei contenuti che l’articolo 8 citato richiede per il piano e la relazione; non è in discussione quindi il problema della necessità o meno che vi sia una relazione, nel senso che si può senz’altro ammettere che la relazione formalmente manchi qualora i suoi contenuti siano rinvenibili nel piano; il problema reale è che per quanto il piano e/o la relazione possano essere sintetici essi devono contenere le informazioni che in base all’articolo 8 devono essere rinvenibili nel combinato del piano e della relazione approvati; nella fattispecie questi contenuti mancano e il comune non può invocare la circostanza che essi sono rinvenibili nella relazione del 4 agosto 2014 richiamata nelle premesse della delibera n. 56; tale relazione, infatti, non fa parte del piano approvato – come del resto si ammette in memoria – e costituisce quindi un semplice atto istruttorio; la circostanza, quindi, che nelle premesse della delibera venga richiamata la relazione del 4 agosto 2014 non rileva ai fini del rispetto delle prescrizioni dell’articolo 8, perché nella fattispecie non viene in rilievo un problema di sufficienza di istruttoria o motivazione (peraltro, trattandosi di un atto di pianificazione la motivazione non è necessaria) ma di corrispondenza al modello legale del piano approvato.