deliberazione ricognizione partecipate comuni scadenzaLe amministrazioni pubbliche e, quindi, anche gli enti locali, sono tenute a effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.


Deliberazione di Ricognizione delle partecipate dei Comuni: scadenza in arrivo. A breve le amministrazioni pubbliche saranno tenute a effettuare alcune misure collegate alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni in società, in base all’articolo 20 del Dlgs 175/2016 (testo unico delle società partecipate -Tusp).

La scadenza che va effettuata entro fine anno riguarda, nello specifico, l’adozione della deliberazione di ricognizione delle partecipate.

Rilevazione Società Partecipate dei Comuni: scadenza

Entro il prossimo 31 dicembre scade il termine per l’adozione della deliberazione di ricognizione delle partecipate, possedute dei Comuni al 31-12-2018. La scadenza rappresenta il secondo appuntamento “ordinario” rispetto alla razionalizzazione straordinaria disciplinata dall’art. 24 del T. U. sulle società pubbliche e la prima revisione ordinaria dello scorso anno.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

In particolare, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che:

“Per amministrazioni pubbliche devono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Nonché le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni. Ma anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.