Definizione agevolata e ravvedimento operoso: ammessa la decurtazione degli importi versati dal contribuente per sanare le violazioni contestate a seguito di indebita fruizione di un credito d’imposta per la ricerca scientifica.
L’importo versato dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, ritenuto inefficace dall’Ufficio, è scomputabile dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata, anche se non si tratta di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria. E’ la risposta n. 141/E del 14 maggio dell’Agenzia delle entrate, a un contribuente che aveva fruito indebitamente del bonus ricerca scientifica e, successivamente, aveva sanato la propria posizione tramite ravvedimento operoso contestato dall’Agenzia perché non tempestivo.
L’istante, in particolare, chiede se può compensare parte delle somme versate mediante l’istituto del ravvedimento operoso, con le somme dovute per l’adesione alla definizione agevolata (articolo 6 Dl 119/2018), in quanto, anche se per altro titolo e non in pendenza di giudizio, ha comunque versato tutta l’imposta richiesta con l’atto di recupero, oltre agli interessi e alle sanzioni in misura ridotta.
Definizione agevolata e ravvedimento operoso
L’Agenzia ricorda la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, in cui è stato chiarito che
“l’importo da versare per la definizione, cosiddetto ‘importo netto dovuto’ si calcola al netto di somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell’atto ovvero in pendenza del giudizio. Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire”.
Nel caso prospettato, pur non trattandosi di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria, l’Agenzia ritiene che l’importo versato dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, ritenuto improduttivo di effetti dall’Ufficio, sia scomputabile dall’importo lordo della definizione agevolata di cui si intende avvalere l’istante. Infatti, le somme dovute per la definizione, anche se ad altro titolo, risultano già corrisposto dall’istante.
Le somme invece versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano acquisite all’erario e non sono quindi rimborsabili.