Definizione agevolata delle cartelle: i pagamenti in scadenza a Luglio. Per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione, la legge prevede il versamento del solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
Scadenza in arrivo per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle: è fissato al prossimo 31 luglio, infatti, il termine per eseguire i pagamenti relativi sia alla “rottamazione bis” (Dl 148/2017) sia alla prima definizione agevolata (Dl 193/2016).
Nel dettaglio, la scadenza del 31 luglio riguarda il pagamento:
– della prima o unica rata della definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
– della quarta rata della definizione agevolata prevista dal Dl 193/2016 (la scadenza originaria era fissata al 30 aprile 2018
– del saldo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 di eventuali piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, che interessano i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017.
Per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, la legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Tanti i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti: la propria banca, gli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, il proprio internet banking, gli uffici postali, i tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e i circuiti Sisal e Lottomatica, il portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e l’app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, ovviamente, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il conto delle somme dovute e i bollettini per il pagamento
Nel mese di giugno l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato ai contribuenti interessati alla “rottamazione bis” (il termine per aderire era il 15 maggio di quest’anno e sono state presentate oltre 950 mila istanze) una comunicazione relativa all’accoglimento o all’eventuale rigetto della domanda di adesione. La lettera, denominata “Comunicazione delle somme dovute”, contiene informazioni anche sui possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento.
Una tipologia di comunicazione specifica riguarda, invece, l’importo residuo di rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016 di piani di rateizzazione, in essere al 24 ottobre 2016, riferiti ai debiti inseriti anche nell’istanza di adesione alla definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017. In questo caso i contribuenti saldano, quindi, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio, l’importo delle rate scadute per ricevere poi, entro il 30 settembre, una nuova comunicazione di Agenzia delle entrate-Riscossione contenente le somme dovute per poter rottamare anche questi debiti.
La “Comunicazione delle somme dovute” per le rate della definizione agevolata contiene in allegato uno o più bollettini Rav, a seconda della scelta effettuata dal contribuente in sede di domanda di adesione. Si va, quindi, da uno a massimo 5 bollettini Rav, nel caso di cartelle relative a carichi affidati in riscossione nell’anno 2017, oppure da uno a 3 nel caso di cartelle relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Unitamente ai Rav, il contribuente trova in allegato anche il modulo con cui chiedere eventualmente l’addebito dei pagamenti sul proprio conto corrente.
I servizi online
È possibile ottenere copia della “Comunicazione delle somme dovute” tramite il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Nell’area riservata del portale, infatti, si può scaricare direttamente la lettera, mentre chi non è in possesso di pin e password può richiederne una copia, che verrà spedita via email dall’ente di riscossione, compilando il form “Richiesta comunicazione” presente nella sezione del sito dedicata alla definizione agevolata.
Qualora si riscontrino differenze tra i dati delle cartelle/avvisi riportati nella “Comunicazione delle somme dovute” e quelli indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è a disposizione dei contribuenti il servizio “Segnalazione di difformità”, con cui trasmettere il più tempestivamente possibile le indicazioni.
Se il contribuente non intende o non può saldare tutto l’importo indicato nel bollettino Rav della definizione agevolata ha la possibilità di pagare, entro la scadenza della prima rata, anche solo una parte dei debiti indicati nella richiesta di adesione alla “rottamazione bis”. Sul portale è a disposizione, infatti, “ContiTu“, il servizio online che consente di ottenere nuovi bollettini Rav per pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”.
In questo caso, per i restanti debiti riportati nella lettera ricevuta, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere (come prevede la legge) le azioni di recupero.