Decreto Ristori: in un recente messaggio dell’INPS sono arrivati importanti chiarimenti sull’esonero contributivo per le aziende.
Il Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, nel quadro delle misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con la circolare INPS, 11 febbraio 2021, n.24 l’Istituto aveva già fornito le prime indicazioni per la gestione dell’esonero contributivo.
Tale aiuto è stato autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021. Il messaggio 6 maggio 2021, n.1836 fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens , le istruzioni contabili e le indicazioni relative alla variazioni al piano dei conti.
Decreto Ristori: esonero contributivo per le aziende
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”.
All’interno dell’istanza dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
Documenti Utili
A questo link il testo del Messaggio dell’INPS.
Invece a questo link l’allegato 1 al Messaggio.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it