Dal regime di tassazione delle locazioni brevi alla definizione delle liti pendenti: sono numerose e significative le disposizioni tributarie e le novità fiscali contenute nella manovra correttiva.
Il Governo vara la manovra correttiva dei conti pubblici. Nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile è stato pubblicato il decreto-legge 50/2017, contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo“. Numerose le disposizioni di natura fiscale.
Ecco una sintesi delle principali novità entrate in vigore il 24 aprile 2017.
Split payment (articolo 1)
(modifica articolo 17-ter, Dpr 633/1972)
Viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Si prevede, infatti, che lo split payment opera:
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione in generale, come definita dalla legislazione in materia di finanza pubblica (la disciplina previgente, invece, limitava la scissione dei pagamenti solo alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti pubblici specificamente indicati dalla norma).
Inoltre, lo split payment viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti delle:
- società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
- società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni
- società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti
- società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Viene eliminata la norma secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (abrogazione comma 2, articolo 17-ter, Dpr 633/1972). Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Un successivo decreto del Mef detterà le disposizioni di attuazione della nuova disciplina.
Detrazione dell’Iva (articolo 2)
(modifica articoli 19, comma 1 e articolo 25, comma 1, Dpr 633/1972)
Cambia il termine di decadenza per l’esercizio della detrazione dell’Iva relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati. In base alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Per effetto delle modifiche in esame, il termine viene ridotto, stabilendosi che la detrazione può essere operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il relativo diritto è sorto. Modifiche anche al termine di registrazione degli acquisti; alla luce delle nuove disposizioni, infatti, le fatture di acquisto devono essere annotate nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3)
Passa da 15mila a 5mila euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono. Si prevede, inoltre, che nelle ipotesi di compensazioni eseguite in mancanza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, ovvero con visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l’amministrazione finanziaria procede al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni (modifica articolo 1, comma 574, legge 147/2013).
Le disposizioni valgono anche per i crediti relativi all’Iva (modifica articolo 10, comma 1, lettera a, Dl 78/2009).
Per i titolari di partita Iva che intendono eseguire compensazioni del credito Iva, scatta l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito stesso (precedentemente l’obbligo era previsto solo per importi superiori a 5mila euro annui). L’obbligo, inoltre, viene esteso anche alle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap e dei crediti da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi (modifica articolo 37, comma 49-bis, Dl 223/2006).
Infine, viene esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione per il pagamento degli importi dovuti a seguito della riscossione coattiva delle somme oggetto di atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati (modifica articolo 1, comma 422, legge 311/2004).
Regime fiscale delle locazioni brevi (articolo 4)
Introdotta una disciplina ad hoc per le locazioni brevi. Innanzitutto, viene stabilito che, ai fini della nuova disciplina, per locazioni brevi si intendono “i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online“.
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione. Le stesse disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle stesse condizioni previste per le locazioni brevi.
In capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, è previsto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro; sanzione ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Gli stessi soggetti, inoltre, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione in esame, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. La disposizioni attuative del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi saranno adottate con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Giochi (articolo 6)
Aumenta l’aliquota del prelievo erariale unico (Preu).
In particolare:
- sugli apparecchi new slot il Preu è dovuto nella misura del 19% dell’ammontare delle somme giocate
- sugli apparecchi Vlt (videolottery terminal) il Preu sale al 6% dell’ammontare delle somme giocate.
Dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata nella misura dell’8%.
Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017:
- sulla parte delle vincite realizzate con gli apparecchi Vlt eccedente 500 euro, la misura dell’addizionale viene raddoppiata, passando dal 6% al 12%.
- stessa sorte (passaggio dal 6% al 12%) per il diritto dovuto sulla parte della vincita eccedente 500 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita – Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e “SiVinceTutto SuperEnalotto”, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar.
Ace (articolo 7)
(Modifica articolo 1, commi 2, 5 e 6-bis, Dl 201/2011)
Vengono modificate le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini Ace (aiuto alla crescita economica). Si prevede, infatti, che il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato avendo riguardo alla relativa variazione in aumento rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (e non più dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010). La nuova regola si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, si prevede che, per il calcolo dell’acconto Ires 2017, quale imposta del periodo precedente deve essere considerata quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole. Infine, sono previste novità per la rideterminazione della base Ace anche per le imprese individuali e le società di persone (modifica articolo 1, comma 552, legge 232/2016). Per questi contribuenti, infatti:
- per il 2016, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010
- a partire dal 2017 e fino al 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale si applica l’Ace.
Espropriazione immobiliare (articolo 8)
(modifica articolo 76, comma 2, Dpr 602/1973)
Novità anche in materia di riscossione delle imposte sul reddito. Viene previsto che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120mila euro.
Reclamo e mediazione (articolo 10)
(modifica articolo 17-bis, comma 1, Dlgs 546/1992)
Aumenta il valore delle controversie rilevante per la mediazione tributaria. In base alla modifica in esame, per le liti di valore non superiore a 50mila euro (in luogo dei 20mila previsti dalla normativa previgente), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11)
Prevista la possibilità di definire in maniera agevolata le liti fiscali pendenti. In particolare, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio), possono essere definite mediante il pagamento di tutti gli importi richiesti dall’atto impugnato (che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado) e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto) con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.
Se la controversia pendente riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Invece, in caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata. Sono definibili le controversie rispetto alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Non sono definibili le controversie relative (anche solo in parte): alle risorse proprie tradizionali Ue, all’Iva riscossa all’importazione e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Per il versamento degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata, si applicano le stesse regole previste per il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione. Tuttavia, il numero massimo di rate è ridotto a tre. Non è comunque ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2mila euro. Questi i termini previsti per il versamento degli importi dovuti:
- 30 settembre 2017 (in caso di pagamento in un’unica soluzione)
- 30 settembre 2017 (pagamento prima rata, 40% del totale delle somme dovute)
- 30 novembre 2017 (pagamento seconda rata, ulteriore 40%)
- 30 giugno 2018 (pagamento terza e ultima rata, residuo 20%).
Chi ha manifestato, entro il 21 aprile 2017, la volontà di avvalersi della “rottamazione” dei ruoli, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo congiuntamente alla rottamazione stessa (viene, quindi, stabilito un parallelismo tra le due procedure, la conclusione dell’una influenzando il buon esito della seconda). La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Per la definizione agevolata è necessaria la domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La domanda (esente da imposta di bollo) deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli. Le somme già versate, sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, non vengono restituite. Le disposizioni attuative verranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Terremoto centro Italia
Il decreto contiene nuove disposizioni a favore delle zone colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 (articoli 41-46).
Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi (articolo 43)
In primo luogo, viene prorogato, dal 30 novembre al 31 dicembre 2017, il termine finale del periodo con riferimento al quale i sostituti d’imposta, su richiesta di coloro che risiedono nei comuni interessati dal sisma, non devono operare le ritenute alla fonte. (modifica articolo 48, comma 1-bis, Dl 189/2016). Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017 (il termine finale precedente era il 30 novembre 2017 – modifica articolo 48, comma 10, Dl 189/2016).
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni previste dalla legge, dovranno essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (termine precedente, dicembre 2017 – modifica articolo 48, comma 12, Dl 189/2016). Viene previsto che per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018. Gli stessi soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (modifica articolo 48, comma 11, Dl 189/2016).
Proroga misura potenziata credito d’imposta per investimenti (articolo 44)
Viene prorogato al 31 dicembre 2019 (termine precedente 31 dicembre 2018) il termine fino al quale, nei Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per investimenti (ex articolo 1, comma 98 e seguenti, legge 208/2015) è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese (modifica articolo 18-quater, comma 1, Dl 8/2017).
Zona franca urbana (articolo 46)
Istituita una zona franca urbana nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017. Le imprese, che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che hanno subito a causa del terremoto la riduzione del fatturato almeno del 25% della media relativa ai tre periodi d’imposta precedenti, possono beneficiare, in relazione alle imposte sui redditi e all’Irap derivanti dalla prosecuzione della loro attività nei Comuni colpiti dal terremoto, delle seguenti agevolazioni (concesse in conformità della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis“):
- detassazione del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100mila euro
- esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca, nel limite di 300mila euro per ciascun periodo di imposta
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili localizzati nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni di lavoro dipendente. Lo stesso esonero è riconosciuto a favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività all’interno della zona franca urbana.
Le stesse esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017. Le agevolazioni sono concesse per i periodi di imposta 2017 e 2018. Infine, viene previsto che la zona franca comprende anche i seguenti comuni dell’Abruzzo, colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (elencati nell’allegato 2-bis, Dl 189/2016): Barete; Cagnano Amiterno; Pizzoli; Farindola; Castelcastagna; Colledara; Isola del Gran Sasso: Pietracamela; Fano Adriano. Le agevolazioni indicate sopra, quindi, spettano anche alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale in tali comuni e che hanno subito, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016.
Patent box (articolo 56)
(modifica articolo 1, commi 39, 40 e 42-ter, legge 190/2014)
Novità anche per la disciplina della tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di beni immateriali. Innanzitutto, vengono esclusi dall’ambito di applicazione del patent box i redditi derivanti dall’utilizzo dei marchi d’impresa. Il regime agevolato, invece, viene esteso anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali agevolabili, tra loro collegati da vincoli di complementarietà, finalizzati alla realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
Le nuove disposizioni si applicano:
- nei confronti dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta in ordine ai quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016
- nei confronti dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Rispetto alle opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014, si applicano le disposizioni previgenti.
Modifiche alla disciplina dell’Iri (articolo 58)
Novità anche per la disciplina del trattamento delle riserve ai fini della nuova imposta sul reddito d’impresa (Iri). In particolare, si prevede che, in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito di cessazione dell’attività), le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione dell’Iri, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta sostitutiva (inserimento comma 6-bis, nell’articolo 55-bis, Tuir).
Transfer pricing (articolo 59)
Rivista anche la disciplina del transfer pricing. Si prevede innanzitutto che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti in Italia, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito (nuovo comma 7, articolo 110, Tuir).
La rettifica in diminuzione del reddito ex articolo 110, comma 7, secondo periodo, può essere riconosciuta:
- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990
- a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti
- a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, l’attivazione delle procedure amichevoli (le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza saranno definiti da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate).