decreto-fiscale-collegato-alla-legge-di-bilancio-2019-ultime-novitaDecreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019: le ultime novità del testo in bozza del provvedimento del Governo e tutto ciò che potrebbe cambiare dopo l’approvazione definitiva.


Ecco uno schema riepilogativo della prima bozza del testo (in allegato all’articolo) del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2019 che è circolata in queste ore.

 

Definizione agevolata carichi affidati agli Agenti di Riscossione

 

Si prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

 

Il debitore potrà beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’art. 6 del DL n. 193/2016 e dall’art. 1 del DL n. 148/2017), ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:

 

▪  potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni);

 

▪  potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;

 

▪  se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse molto ridotto, pari allo 0,3%, anziché a quello del 4,5% (previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni);

 

▪  provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione.

 

Controversie tributarie

 

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte [l’agenzia delle entrate], aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, [con il pagamento di un importo pari al valore della controversia]. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546.

 

In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, le controversie possono essere definite con il pagamento:

 

a) della [metà] del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

 

b) di [un terzo] del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

 

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria scontrini

 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.

 

A questo link un articolo di approfondimento su questo caso specifico.

 

Disposizioni in materia di accisa

 

Sono apportate, con decorrenza dal 1° dicembre 2018, talune modifiche al punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise). In particolare attraverso la modifica introdotta da tale comma 1 si stabilisce che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, il quantitativo di prodotto energetico impiegato per la produzione di energia elettrica venga determinato utilizzando i consumi specifici convenzionali fissati nel medesimo comma 1. Tale norma intende quindi colmare il descritto vuoto normativo esistente rendendo strutturale l’applicazione dei consumi specifici convenzionali già utilizzati.

 

In allegato il testo completo della bozza di Decreto.