In Gazzetta Ufficiale il decreto con le misure di contrasto all’evasione e alle frodi, che accompagna la legge di bilancio.
Il Decreto Fiscale 2019 è in Gazzetta Ufficiale.
Ecco i numerosi interventi di natura fiscale contenuti nel decreto legge n. 124/2019 collegato alla legge di bilancio per il 2020, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale e da oggi, 27 ottobre, in vigore.
Il decreto con le misure di contrasto all’evasione e alle frodi, che accompagna la legge di bilancio, passa ora all’esame in Parlamento.
A questo link il testo completo del Decreto.
Il Decreto Fiscale 2019 è in Gazzetta Ufficiale
In attesa delle eventuali modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, nella tabella che segue sono sintetizzate le principali misure della nuova disposizione.
Articolo 1 – Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione |
In caso di accollo del debito d’imposta altrui, l’accollante, per il pagamento, non può utilizzare in compensazione propri crediti. I versamenti effettuati in violazione di tale regola si considerano non avvenuti, con applicazione di sanzioni per le parti coinvolte. I relativi atti di recupero potranno essere notificati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione dell’F24. |
Articolo 2 – Cessazione partita Iva e inibizione compensazione |
I soggetti raggiunti da un provvedimento di cessazione della partita Iva, da quel momento e fino a quando permane tale situazione, non potranno più utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi tipo e importo, anche se non correlati all’attività esercitata con la partita ora cessata. Inibizione limitata ai soli crediti Iva, invece, per chi riceve un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies. I crediti inutilizzabili potranno essere richiesti a rimborso o riportati come eccedenza nella dichiarazione successiva. |
Articolo 3 – Contrasto alle indebite compensazioni |
|
Articolo 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera |
|
Articolo 5 – Contrasto alle frodi in materia di accisa |
Rafforzate le norme antifrode in riferimento ai prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento: introdotto un termine stringente (24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario) per la trasmissione della nota di ricevimento prevista per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa; previsti anche per il destinatario registrato requisiti di onorabilità ai fini del rilascio, sospensione e revoca dell’autorizzazione ad operare con tale qualifica; abbassati i limiti di capacità dei depositi per uso privato, agricolo e industriale (e relativi serbatoi), oltrepassati i quali si è obbligati a denunciarne l’esercizio all’Agenzia delle dogane; introdotta la possibilità della confisca “di valore” o “per equivalente” con riferimento tanto al prezzo del reato quanto al profitto. |
Articolo 6 – Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti |
Queste le misure finalizzate a prevenire e contrastare le frodi in materia di benzina e gasolio: per gli acquisti intracomunitari, deroga al versamento anticipato dell’Iva solo se, contemporaneamente, sono presenti specifici criteri di affidabilità e viene prestata idonea garanzia (l’obbligo scatta in ogni caso se la capacità di stoccaggio del deposito è inferiore a 3.000 metri cubi); inutilizzabilità delle dichiarazioni d’intento per tutte le cessioni e importazioni di benzina e gasolio per autotrazione, con limitate eccezioni per il “gasolio commerciale”; messa a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, delle informazioni sui transiti degli automezzi utilizzabili per il trasporto dei prodotti energetici da parte delle società concessionarie di autostrade e trafori. |
Articolo 7 – Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti |
Nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuirà un “codice amministrativo di riscontro”. L’obiettivo è contrastare l’uso fraudolento di prodotti classificabili come oli lubrificanti, che, miscelati con altri prodotti, vengono invece venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento. |
Articolo 8 – Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale |
Riguardo agli autotrasportatori che beneficiano dell’accisa ridotta sul gasolio usato come carburante, è introdotto un parametro per determinare l’importo massimo rimborsabile: è fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli ammessi all’agevolazione, per ogni chilometro percorso. |
Articolo 9 – Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati |
È affidata all’Agenzia delle entrate, che ne trasmetterà gli esiti al Dipartimento per i trasporti, la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’Iva, tramite modello F24 El.Ide., per l’immatricolazione in Italia, da parte di privati, di veicoli usati provenienti da altri Stati Ue. |
Articolo 10 – Estensione sistema INFOIL |
Per consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare in autonomia e ogniqualvolta ritenuto necessario accertamenti quantitativi dei carburanti e controllarne le movimentazioni, gli esercenti depositi fiscali di capacità di stoccaggio non inferiore a 3mila metri cubi dovranno dotarsi, entro il 30 giugno 2020, del sistema informatizzato Infoil per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. |
Articolo 11 – Introduzione del Documento Amministrativo Semplificato telematico |
Entro il 30 giugno 2020 è previsto l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato nell’ambito della circolazione nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati ad accisa per la presentazione telematica del documento di accompagnamento per i trasferimenti della benzina e del gasolio usato come carburante. |
Articolo 12 – Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale |
Per mettere l’amministrazione finanziaria in condizione di identificare tempestivamente fenomeni evasivi nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, i distributori dovranno comunicare i dati relativi al prodotto trasportato, distintamente per ciascuno dei venditori; questi ultimi dovranno trasmettere i dati sui quantitativi fatturati ai consumatori finali, distintamente per destinazione d’uso. |
Articolo 13 – Trust |
Intervenendo sugli articoli 44 e 45 del Tuir, viene disposto che:
|
Articolo 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche |
I file delle fatture elettroniche trasmessi attraverso lo Sdi saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi. Le informazioni saranno utilizzabili dalla Guardia di finanza per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria e dall’Agenzia delle entrate e dalla stessa Gdf per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali. |
Articolo 15 – Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria |
Confermata per il 2020 la disposizione, già dettata per il 2019, che sancisce il divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Confermate anche le misure di sicurezza e tutela dei dati. |
Articolo 16 – Semplificazioni fiscali |
È spostato alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020 l’avvio del processo che prevede la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, sulla base dei dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dai dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. Slitta alle operazioni del 2021 l’esordio della dichiarazione annuale Iva precompilata. |
Articolo 17 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche |
Relativamente alle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa (ordinariamente pari al 30%) ridotta a un terzo e degli interessi dovuti. Se le somme non sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. |
Articolo 18 – Modifiche al regime dell’utilizzo del contante |
Viene ridotta di 1.000 euro la soglia che limita le transazioni in denaro contante, passando, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro. |
Articolo 19 – Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless |
|
Articolo 20 – Sanzione lotteria degli scontrini |
Nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini, è introdotta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro a carico dell’esercente che, al momento dell’operazione, rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della cessione o prestazione; non si applica l’istituto del cumulo giuridico. Nel primo semestre, niente sanzione nei confronti dell’esercente che assolve temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o mediante ricevute fiscali. |
Articolo 21 – Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici |
Previste nuove funzionalità per la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. L’obiettivo è mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per produrre la fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate dai clienti finali mediante carta di pagamento su Pos opportunamente integrati. |
Articolo 22 – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici |
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. |
Articolo 23 – Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito |
È istituita, dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito. Il suo importo è 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo a questo tipo di violazioni è il prefetto del territorio in cui le stesse sono state commesse. |
Articolo 24 – Proroga gare scommesse e Bingo |
Prevista una proroga onerosa per la concessione di scommesse e sale Bingo, a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara, circostanza che rende impossibile la conclusione della nuova gara nel corso dell’anno corrente. |
Articolo 25 – Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco |
Slitta il termine per la sostituzione delle slot in funzione con terminali da gioco da remoto: non sarà più possibile rilasciare nulla osta per i “vecchi” apparecchi (Awp) dal nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale contenente le regole tecniche di produzione della nuova tipologia di apparecchi (Awpr); entro il dodicesimo successivo alla pubblicazione del Dm, gli Awp dovranno essere dismessi. |
Articolo 26 – Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento |
Dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento passerà dal 21,6% al 23% per le new slot (Awp) e dal 7,9% al 9% per le videolottery (Vlt). |
Articolo 27 – Registro unico degli operatori del gioco pubblico |
Dal 2020 è istituito, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico per: produttori, proprietari, possessori o detentori di apparecchi da intrattenimento, concessionari per la gestione della rete telematica, concessionari del gioco del Bingo, di scommesse, del gioco a distanza, allibratori, ecc. L’iscrizione è disposta dall’Agenzia previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni e concessioni necessarie e della certificazione antimafia, nonché dell’avvenuto versamento della somma annua (da 200 a 3.000 euro, a seconda dell’attività svolta). Se si esercita una qualunque attività di gioco senza essere iscritti al Registro, è prevista una sanzione di 10mila euro e il divieto di iscriversi all’elenco per i cinque anni successivi. |
Articolo 28 – Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione |
Per operatori bancari, finanziari e postali ed emittenti carte di credito, è introdotto il divieto di trasferire denaro a favore di soggetti che, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, offrono giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro senza alcun titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme sull’esercizio delle attività di gioco pubblico. Per ogni violazione accertata, è prevista una sanzione pecuniaria da 300mila a un 1,3 milioni di euro. |
Articolo 29 – Potenziamento dei controlli in materia di giochi |
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a istituire un fondo di 100mila euro annui per effettuare, tramite “agenti sotto copertura”, operazioni di gioco, allo scopo di acquisire elementi di prova in ordine a eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. |
Articolo 30 – Disposizioni relative all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 |
Rafforzati i divieti già esistenti per l’esercizio di attività commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali è offerto gioco pubblico, da parte di persone nei cui confronti sussistono situazioni ostative previste dalle disposizioni antimafia nonché quando è stata riscontrata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. A tali divieti viene aggiunto il caso in cui il titolare dell’attività ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, relative agli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali. |
Articolo 31 – Omesso versamento dell’imposta unica |
|
Articolo 32 – Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 |
|
Articolo 33 – Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici |
Spostato dal 31 ottobre 2019 al 16 gennaio 2020 il termine entro cui i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania e, per questo, beneficiari della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo 26 dicembre 2018 – 30 settembre 2019, dovranno versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le somme sospese. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, andranno fatti entro il mese di gennaio 2020. |
Articolo 34 – Compartecipazione comunale al gettito accertato |
Prorogata di due anni, fino al 2021, l’attribuzione ai Comuni di un contributo nella misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell’anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti. |
Articolo 35 – Modifiche all’articolo 96 del TUIR |
Le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dalla lettera a), comma 8 dell’articolo 96 del Tuir (secondo cui i prestiti devono essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso), utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle parti III e IV concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato. |
Articolo 36 – Incentivi Conto Energia |
Per superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”, viene definita una procedura per consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti; a tal fine, va versata una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta vigente all’epoca. Bisognerà presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento della stessa Agenzia, e pagare gli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Il perfezionamento della definizione estingue eventuali giudizi pendenti sul recupero delle agevolazioni non spettanti. |
Articolo 37 – Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 |
Per evitare disparità di trattamento tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter” entro aprile e quanti hanno invece fruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio (i primi avrebbero dovuto pagare entro il 31 luglio, i secondi hanno la scadenza fissata al 30 novembre), il pagamento della prima o unica rata viene calendarizzato per tutti al 30 novembre 2019. |
Articolo 38 – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine |
Dal 2020 è istituita l’Impi, imposta immobiliare sulle piattaforme marine per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale. La tassazione avverrà sulla base dei valori contabili (così come previsto per l’Imu sugli immobili appartenenti al gruppo catastale D), ridotti al 20% e applicando l’aliquota complessiva del 10,6 per mille: il 7,6 per mille andrà allo Stato, la parte rimanente sarà attribuita ai comuni che saranno individuati da un decreto interministeriale. |
Articolo 39 – Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti |
|
Articolo 58 – Quota versamenti in acconto |
Per i contribuenti soggetti agli Isa, cambia la ripartizione degli acconti Irpef, Ires e Irap: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%. La novità opera già per l’anno in corso. |
Il commento di Confcommercio
“Utile il principio del ricorso allo strumento del credito di imposta per la riduzione delle commissioni su carte di credito e di debito che gravano sulle imprese che accettano tali mezzi di pagamento. Ma la dotazione di cui si parla (26,95 milioni di euro per il 2020 e 53,9 milioni di euro a regime) è evidentemente insufficiente per una risposta “sistemica” a fronte di un monte commissioni stimabile nell’ordine di 1,5 miliardi annui. Bisogna, quindi, incrementare percentuale di intervento, dotazione e soglia per l’accesso alla misura. Soprattutto, insieme, occorre perseguire la strada di una generalizzata riduzione dei costi e delle commissioni che gravano su imprese e consumatori, anche favorendo la concorrenza tra carte di credito e di debito e strumenti elettronici di pagamento di nuova generazione”.
Questo il commento di Confcommercio alla novità sul Pos contenuta nell’ultima bozza del decreto fiscale.