decreto fiscale 2019Dopo il primo ok della Camera, arriva il via libera definitivo di palazzo Madama. Numerose, rispetto al testo originario, sia le misure introdotte ex novo sia le modifiche a quelle già varate.


Diventa legge il decreto fiscale collegato alla manovra, dopo il voto con fiducia del Senato (166 i sì). Ecco una sintesi delle principali novità arrivate a seguito del passaggio parlamentare.

Lotteria degli scontrini: si parte il 1° luglio

Slitta di sei mesi, dal 1° gennaio al 1° luglio 2020, l’avvio della lotteria nazionale degli scontrini, cui sono ammesse a partecipare le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Per partecipare all’estrazione dei premi, occorrerà comunicare all’esercente

  • anziché il proprio codice fiscale (come invece prevedeva la legge istitutiva),
  • uno specifico codice lotteria,

le cui modalità di rilascio saranno definite dall’emanando provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato d’intesa con l’Agenzia delle entrate.

730 presentabile entro il 30 settembre

Grosse novità interesseranno il modello 730 a partire dal 2021. Spicca, anzitutto, lo spostamento del termine ultimo per la presentazione, fissato al 30 settembre, a prescindere dalle modalità utilizzate: consegna al proprio sostituto d’imposta, incarico a un intermediario abilitato (Caf, professionista) o invio diretto della precompilata (la scadenza attuale è 7 luglio nella prima ipotesi e 23 luglio nelle altre due).

Sono state fissate cinque finestre temporali per gli adempimenti di Caf e professionisti (comunicazione all’Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente di copia del modello elaborato e del prospetto di liquidazione, trasmissione alla stessa Agenzia delle dichiarazioni predisposte), in funzione della data in cui ricevono la dichiarazione dal contribuente: 15 giugno, per quelle presentate entro il 31 maggio; 29 giugno, per quelle presentate dal l° al 20 giugno; 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 30 settembre, per quelle presentate dal l° al 30 settembre.

Spostate, infine, anche le scadenze relative ad altri eventi comunque collegati con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Queste le nuove date:

  • 16 marzo, per la consegna ai contribuenti e per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta (i termini vigenti sono, rispettivamente, 31 marzo e 7 marzo)
  • 30 aprile (oggi, è 15 aprile), per la messa a disposizione on line, sul portale dedicato dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata
  • 16 marzo (non più 28 febbraio), per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di soggetti terzi, dei dati relativi a spese e oneri deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente.

Destinazione dell’8 per mille allo Stato più mirata

Dalla prossima dichiarazione dei redditi, chi destina l’8 per mille dell’Irpef allo Stato potrà indicare anche la tipologia di intervento che intende sostenere, scegliendo tra uno di questi: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione dei beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica.

Ravvedimento Imu e Tasi

Si estendono a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali (quindi, anche a Imu e Tasi), alcune fattispecie di regolarizzazione delle violazioni tributarie previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, fino ad oggi riservate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli:

  • riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • e riduzione della sanzione a 1/6 del minimo, in caso di ravvedimento perfezionato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, in caso di ravvedimento successivo alla constatazione della violazione mediante processo verbale.

Fatturazione elettronica

La regola introdotta dal “collegato fiscale” non coinvolge le e-fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate

  • al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,
  • all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna
  • nonché all’Agenzia informazioni e sicurezza interna (“servizi segreti”).

La regola prevede che i file delle fatture elettroniche acquisiti dal Sistema di interscambio si memorizzino fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo. A quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.

Per quanto riguarda, invece, l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, quando il tributo non supera la soglia annua di 1.000 euro, il relativo pagamento può avvenire due sole volte all’anno (entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre), anziché – come ordinariamente previsto – con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Compensazione debiti tributari con crediti verso la Pubblica amministrazione

Viene riproposta ancora una volta la possibilità di compensare i debiti tributari (in questa circostanza, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019) con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati attraverso l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Mef.

L’opportunità, originariamente disposta per il solo 2014 e successivamente prorogata di anno in anno, è ora sfruttabile anche negli anni 2019 e 2020.

Bollo auto solo tramite pagoPA

Dal 1° gennaio 2020, la tassa automobilistica si pagherà esclusivamente con le modalità previste dall’articolo 5, comma 2, Dlgs 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”). Cioè attraverso la piattaforma “pagoPA”, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla Pubblica amministrazione.

Inoltre, per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, eliminare duplicazioni, conseguire risparmi di spesa e contrastare l’evasione del bollo auto, i dati delle tasse automobilistiche, in possesso di Regioni, Province autonome e Agenzia delle entrate, dovranno confluire nel Sistema informativo del Pubblico registro automobilistico, gestito dall’Aci. Questi enti, a loro volta, avranno accesso ai dati confluiti nell’archivio integrato.

Più turisti, più servizi, più imposta di soggiorno

I comuni capoluogo di provincia che, sulla base dell’ultima rilevazione statistica ufficiale, hanno avuto un alto numero di presenze turistiche (venti volte superiore a quello dei residenti), potranno innalzare l’imposta di soggiorno fino a 10 euro a notte (il tetto attuale è 5 euro).

Tassa sui rifiuti e bonus sociali per luce, gas e acqua

Ancora un rinvio per la modalità di misurazione della Tari sulla base dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti; per il momento, si prosegue con il criterio medio-ordinario.

I comuni dovranno deliberare le tariffe per l’anno 2020 entro il termine del 30 aprile. Si prevedono condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate.

Cambiano i coefficienti utilizzati per la determinazione della Tari a carico degli studi professionali. Che vengono spostati dalla categoria con uffici e agenzie a quella con banche e istituti di credito. Poiché i coefficienti massimi della nuova categoria sono sempre inferiori a quelli minimi previsti dalla precedente categoria, il passaggio dovrebbe comportare una tassazione inferiore per gli studi professionali.

Il bonus sociale idrico, comprensivo della fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, si estende ai beneficiari del reddito di cittadinanza. In aggiunta ai già previsti bonus elettrico e gas.

Dal 1° gennaio 2021, le persone con Isee ricompreso entro i limiti fissati dalla legislazione vigente dovranno accedere in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica, gas naturale e servizio idrico integrato.

Appalti e subappalti: riscritte le norme di contrasto all’omesso versamento delle ritenute

Rispetto alla procedura prevista nella versione originaria del decreto, viene ora disposto l’obbligo, per chi affida il compimento di un’opera o un servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro (sempre che sia sostituto d’imposta in Italia), di richiedere copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Il tutto va richiesto all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarla.

In caso di mancata risposta oppure se risultano omessi o insufficienti versamenti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa.

Il committente è sanzionabile se non chiede all’impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute. Oppure se, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa. Questo per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, dell’importo relativo alle ritenute non versate.

Pagamenti elettronici

Il credito d’imposta istituito a favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito o prepagate, è esteso anche alle transazioni avvenute con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Cancellata la norma che, sempre dal prossimo 1° luglio, introduceva un regime sanzionatorio nei confronti di esercenti e professionisti. Le sanzioni si prevedevano in caso di mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.