decreto-dignita-limiti-credito-imposta-ricerca-sviluppoPer il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo più limiti dal “decreto dignità”. Dall’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione vengono esclusi i costi sostenuti per l’acquisto di alcune tipologie di beni immateriali realizzato in operazioni infragruppo.


Il “decreto dignità” ha modificato la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevedendo una restrizione del suo ambito oggettivo di applicazione con riferimento, in particolare, a taluni costi di acquisto (anche in licenza d’uso) di beni immateriali connessi a operazioni infragruppo (Dl 87/2018, articolo 8).

 

Queste le novità:

 

– esclusione dal novero dell’agevolazione dei costi sostenuti per l’acquisto di taluni beni immateriali nell’ambito di operazioni infragruppo. Più precisamente, il decreto stabilisce che sono esclusi dall’applicazione del beneficio i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo (la disposizione precisa che si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o collegate in base alle previsioni dell’articolo 2359 cc, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; inoltre, per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore)

 

– l’esclusione dal beneficio indicata nel punto precedente si applica a partire dal periodo d’imposta 2018, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della “media di raffronto”

 

– per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo, intervenute in periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del “decreto dignità”, resta ferma l’esclusione dalle spese ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto

 

– infine, rimane invariata, in ogni caso, la condizione secondo cui, per l’applicazione del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne) assumono rilevanza solo se gli stessi siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

 

Dopo aver indicato le novità introdotte dal “decreto dignità”, è opportuno riassumere sinteticamente la disciplina del bonus, per meglio comprendere l’impatto che su di essa sono destinate ad avere le nuove disposizioni.

 

L’introduzione dell’agevolazione

 

Il bonus è stato introdotto dal Dl 145/2013 con l’obiettivo di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) da parte delle imprese, finalizzati all’incremento di processi produttivi innovativi in grado di incidere positivamente sul livello di competitività (articolo 3). Nel corso del tempo la disciplina originaria è stata più volte modificata per rendere il meccanismo agevolativo più semplice ed efficace.

 

Le regole attuative sono state dettate dal Dm 27 maggio 2015.

 

In cosa consiste

 

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di R&S sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (“media di raffronto”). Per le imprese attive da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale va determinata sul minor periodo a partire da quello di costituzione.

 

Il credito è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario e a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.

 

Chi sono i beneficiari

 

Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

 

Attività agevolabili

 

Il credito d’imposta si applica alle sole attività di ricerca e sviluppo. In particolare, sono ammissibili al bonus le seguenti attività:

 

  • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (“ricerca fondamentale”)
  • ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi (“ricerca industriale”)
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (“sviluppo sperimentale”)
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Attività escluse

 

Non si considerano attività R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

 

Costi agevolabili

 

Nell’ambito delle attività sopra elencate, per la determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:

  • personale impiegato nelle attività di R&S
  • quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio
  • spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese, comprese le start-up innovative
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

 

Solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, sono agevolabili anche le spese sostenute per la certificazione contabile, fino a un limite di 5mila euro per ciascun periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Tali spese si aggiungono al credito d’imposta spettante.

 

Come si accede

 

Per l’ammissione al credito non è prevista la presentazione di nessuna istanza preventiva, pertanto si accede automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (quadro RU del modello Redditi).

 

Modalità di fruizione

 

Il credito d’imposta:

 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 (codice tributo “6857”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili
  • deve essere indicato in dichiarazione dei redditi (quadro RU del modello Redditi)
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires, e della base imponibile Irap
  • è cumulabile con altre misure agevolative, salvo che non sia disposto diversamente.

 

Prassi di riferimento

 

Per avere ulteriori informazioni sulla disciplina del bonus, si rinvia, tra gli altri, ai seguenti documenti di prassi: