Nel Decreto Crescita 2019, rottamazione multe e tasse locali: spunta pertanto una nuova sanatoria fiscale, un’estensione della terza rottamazione delle cartelle attualmente in corso.
La rottamazione delle cartelle si potrà estendere anche alle multe e alle imposte locali nei Comuni che non hanno affidato la raccolta delle proprie entrate a Equitalia, ora agenzia delle Entrate riscossione. La platea dei Comuni interessati viaggia intorno ai 5mila, il 60% dei municipi italiani. I consigli comunali avranno 60 giorni di tempo per decidere se aderire o meno.
Queste sono le misure principali previste dalla Bozza del Decreto Crescita 2019.
L’art. 14-bis
Secondo le modifiche introdotte dall’art. 14-bis, testualmente:
Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. [Relative a multe e tributi locali ndr].
Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
Inoltre, gli enti territoriali stabiliscono, con l’atto di cui al comma 1, anche:
- Il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
- Le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- I termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- Il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.