Decreto Crescita 2019, Enti Locali: ecco le novità sintetizzate dalla nota di lettura Anci – Ifel sulle norme di maggiore interesse.
Pubblicata la nota di lettura Anci- Ifel sulle norme di maggiore interesse per gli Enti locali contenute nel Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58.
Decreto Crescita 2019, Enti Locali: le norme di maggiore interesse
Ecco in breve alcuni degli articoli più importanti del Decreto Crescita per gli Enti Locali.
Deducibilità IMU
Ad esempio, l’articolo 3, sulla deducibilità IMU, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dell’IMU dovuta sui beni strumentali dal reddito d’impresa e dal reddito professionale, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, a decorrere dal 2023.
Viene così incrementata la previsione del testo originario del decreto legge che limitava la deducibilità a regime (dal 2022) al 70 per cento.
La percentuale in questione è stata da ultimo elevata dal 20 al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019 (art.1, co. 12, l. n. 145/2018).
Le norme in esame intervengono sulla deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e l’indeducibilità dell’IMU a fini IRAP.
Esenzione TASI per immobili destinati dall’Imprese costruttrice alla vendita
Un altro esempio è fornito dall’articolo 7, sull’esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
Con l’articolo 7-bis è prevista a partire dal 2022 l’esenzione Tasi per gli immobili merce, prevedendo al contempo, al comma 2, una copertura finanziaria per la perdita di gettito che subiranno i Comuni pari a 15 milioni di euro, per la quale sarà necessario ed opportuno valutare l’effettiva capienza, anche alla luce dei numerosi casi di insufficienza dei fondi assegnati ai Comuni a seguito dell’analoga esenzione Imu (art. 2, co.2, dl 102 del 2013, convertito nella legge n. 124 del 2013).
Luci votive
L’articolo 12-bis, invece, si occupa di luci votive. Il comma 1, recependo un emendamento di Anci, esonera dall’obbligo dell’emissione della fattura le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
L’attività di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri è soggetta all’obbligo di certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale (co.2).
Le disposizioni in questione, in base al comma 3, decorrono già dal 1° gennaio 2019.
Locazioni brevi e attività ricettive
Infine, per chiudere la carrellata esemplificativa, parliamo dell’art. 13 – quater che tratta di disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive.
In primo luogo si prevede che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta IRPEF sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
In questo modo, il legislatore è intervenuto nel senso di superare i rischi di evasione/elusione generati dall’inerzia nella nomina del responsabile fiscale cui i soggetti non residenti erano già tenuti ai sensi del previgente articolo 4, comma 5-bis del Dl 50/2017.
L’Agenzia delle Entrate a sua volta consente l’accesso a tali dati ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.
A questo link il testo completo della nota di lettura.