decreto-agosto-cartelle-fiscaliLo rende noto l’Agenzia delle Entrate, come postilla al proprio vademecum del Decreto Agosto.


Il Decreto Agosto pone un freno prolungato alle Cartelle Fiscali ed Esattoriali: lo ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che fornisce un vademecum sulle novità fiscali del nuovo testo.

Infatti, con l’entrata in vigore del Decreto Agosto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti. Con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.

A questo link potete consultare il documento con tutte le FAQ.

Fino a quando saranno stoppati tutti questi adempimenti? Scopriamolo.

Decreto Agosto: stop a Cartelle Fiscali, notifiche e controlli sui pagamenti

Pertanto stop alle cartelle fiscali prolungato dal 31 agosto al 15 ottobre mentre resta fissato al 10 dicembre il termine ultimo per pagare le rate della rottamazione ter e il saldo e stralcio.

In particolare, il Decreto Agosto estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da

  • cartelle di pagamento
  • avvisi di addebito
  • e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Inoltre sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su

  • stipendi
  • salari,
  • altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego
  • nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Infine sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it