Legge sugli aiuti alla crescita, Decreto ACE: sulle disposizioni anti elusione fiscale sono giunti alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Due principi per disapplicare le disposizioni Ace antielusive. L’Agenzia delle entrate risolve la problematica delle operazioni potenzialmente in grado di determinare indebite duplicazioni dell’agevolazione “aiuto alla crescita economica”.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate
In caso di incremento di crediti derivanti da finanziamenti ad altri partecipanti al gruppo o di incremento di capitale proprio, sia con conferimenti sia con utili accantonati a riserva, è possibile disapplicare le disposizioni antielusive dettate dal “decreto Ace” provvedendo alla opportuna riduzione della base del beneficio (principi di diritto 11 e 12/2018).
In presenza di un’operazione a rischio duplicazione del beneficio Ace, come l’incremento di crediti derivanti da finanziamenti diretti ad altri partecipanti al gruppo, lo “sponsor” può richiedere la disapplicazione della norma antielusiva (articolo 10, comma 3, lettera e), Dm 14 marzo 2012) se il destinatario del finanziamento non abbia, a sua volta, eseguito alcuna manovra duplicativa, cioè conferimenti in denaro, finanziamenti a soggetti del gruppo, acquisto di partecipazioni o aziende infragruppo (circolare 12/2014).
Ma se ciò invece è accaduto e il finanziato presenta una propria base Ace, si presume che siano state prioritariamente utilizzate le somme ricevute; le stesse, pertanto, andranno sterilizzate dalla predetta base Ace. Di conseguenza, il finanziatore potrà disapplicare la norma antielusiva.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate nel principio di diritto n. 11/2018.
Un’altra ipotesi di disapplicazione delle disposizioni antielusive dell’articolo 10 ricorre quando l’accrescimento patrimoniale rilevante ai fini dell’Ace è determinato esclusivamente da utili accantonati nelle riserve disponibili.
Il principio di diritto
Il principio di diritto n. 12/2018 specifica che la disapplicazione – secondo i chiarimenti forniti dalla circolare 21/2015 – è possibile solo se non sono state ricevute somme che hanno già costituito base Ace per altri soggetti del gruppo
Nell’ipotesi di base Ace mista, composta cioè sia da conferimenti che da utili accantonati, nel caso si compiano operazioni potenzialmente in grado di determinare una duplicazione del beneficio, la stessa andrà ridotta dell’importo dei conferimenti. Neutralizzata la base frutto degli apporti di capitale, rimane quella alimentata da utili non distribuiti, che rende ulteriori ed eventuali operazioni in uscita non duplicative.