Firmati dal ministro dell’Economia e delle finanze i Decreti per il coordinamento dei principi contabili internazionali, Ifrs 9 (strumenti finanziari) e Ifrs 15 (ricavi provenienti da contratti con i clienti), con le regole di determinazione della base imponibile Ires e Irap, e che dettano ulteriori disposizioni di revisione del Dm 8 giugno 2011 (secondo decreto Ias).
Sono in corso di pubblicazione – sulla Gazzetta Ufficiale – tre decreti del 10 gennaio 2018 – firmati dal ministro dell’Economia e delle finanze – per il coordinamento dei principi contabili internazionali, Ifrs 9 (strumenti finanziari) e Ifrs 15 (ricavi provenienti da contratti con i clienti), con le regole di determinazione della base imponibile Ires e Irap, nonché per dettare ulteriori disposizioni di revisione del Dm 8 giugno 2011 (secondo decreto Ias), al fine di disciplinare, anche con riferimento a quei soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.
Strumenti finanziari e ricavi provenienti da contratti con i clienti
I primi due provvedimenti normativi – relativi ai principi contabili Ifrs 9 e Ifrs 15 che si applicano a partire ai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 (consentita anche l’applicazione anticipata) – forniscono chiarimenti circa la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari ai soggetti Ias/Ifrs adopter, e disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del Tuir che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del Tuir), nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione dei due principi contabili.
In particolare, con il decreto relativo all’Ifrs 15 non sono state introdotte novità a conferma del riconoscimento di fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, essendo gli stessi ormai connaturati nel sistema, preferendo, invece, regolamentare quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione.
Revisione del Dm 8 giugno 2011
Il terzo decreto, che revisiona il Dm 8 giugno 2011 alla luce anche del Dm 3 agosto 2017, riguarda invece i contribuenti – Ias e Oic – che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro imprese e regola lo scorporo degli strumenti finanziari derivati. Contiene disposizioni per il riconoscimento fiscale all’eventuale scorporo contabile – degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni e/o similari alle azioni (rispettivamente, lettera c) e lettera a) del comma 2, articolo 44 del Tuir – operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.
Laddove uno gli strumenti finanziari presenti, invece, i requisiti per essere considerato strumento similare alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà valenza fiscale, con la conseguenza che si renderà necessario – per il Fisco – considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.