registro impreseNuovamente evidenziata la rigidità del meccanismo di riscossione dell’imposta di registro. La Ctr, tuttavia, riconosce all’erario il diritto di avere vie agevoli per il recupero.

 


 

La Commissione tributaria regionale di Firenze, con la sentenza n. 2081 del 30 novembre 2016, ha rimarcato l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria sotto lo specifico profilo della solidarietà passiva del debito d’imposta di registro, anche in presenza di un diverso interesse in capo al condebitore solidale.

 

I fatti di causa

 

La solidarietà d’imposta era stata contestata, nel caso concreto, da una società immobiliare coobbligata nel pagamento della maggiore imposta di registro accertata dall’Agenzia delle Entrate e poi pagata interamente dall’altra società condebitrice, procedendosi – in primo grado – a una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il decreto presidenziale di estinzione era stato reclamato dalla società immobiliare, la quale aveva dedotto di aver interesse, ex articolo 100 cpc, a ottenere un’autonoma pronuncia relativa al maggior valore accertato; tuttavia, il reclamo veniva respinto dalla Ctp di Firenze, che confermava l’estinzione del giudizio per intervenuto pagamento dell’imposta. Per tale ragione, l’immobiliare adiva la Ctr competente, auspicando la riforma della sentenza di prime cure con riferimento alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e al rigetto del reclamo, in considerazione del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio.

 

La posizione dell’ufficio

 

L’Amministrazione finanziaria richiamava, di contro, la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità solidale del debito d’imposta, evidenziando come l’unicità del debito tributario gravante ex lege su più soggetti, comporti necessariamente, in caso di pagamento effettuato da uno di essi, la necessaria liberazione anche in favore degli altri, sia nel caso in cui questi abbiano una lite ancora pendente in ordine all’accertamento di tale debito sia quando non abbiano impugnato l’avviso, lasciando divenire definitiva la pretesa fiscale (Cassazione n. 16101/2007).

 

La sentenza della Ctr di Firenze

 

La Commissione regionale toscana aderisce alla giurisprudenza ricordata dall’ufficio, rigettando l’appello del contribuente. I giudici richiamano il pacifico insegnamento della Cassazione, secondo cui “le parti contraenti di una vendita immobiliare sono solidalmente obbligate al pagamento della relativa imposta di registro, ai sensi dell’art.57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza che l’Amministrazione sia vincolata, nella sua riscossione, dal beneficio dell’ordine, né da quello della previa escussione, mirando la norma a garantire il creditore di imposta rendendogli più sicura ed agevole la percezione del tributo. Ne consegue che ciascun debitore è tenuto per l’intero corrispondente debito verso l’Erario, il quale, a sua volta, può indifferentemente esigere il totale adempimento dall’uno o dall’altro condebitore, non essendogli precluso, fin quando non l’abbia ottenuto, di agire anche separatamente nei loro confronti (Cass. civ. Sez. V, 23-04-2014, n. 9126”, facendo derivare da tale assunto anche l’assenza di interesse ad agire in capo al contribuente.

 

Osservazioni

 

L’articolo 57 Tur prevede espressamente, al comma 1, la solidarietà passiva per il debito d’imposta di registro, in coerenza rispetto al generale principio sancito dall’articolo 1294 cc (“i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”), la cui ratio si rileva pacificamente nell’aumentare le possibilità di soddisfacimento del creditore, ai fini di una più agevole riscossione del dovuto. Ciò vale, a maggior ragione, laddove ex latere creditoris vi sia l’Erario, il quale certamente necessita di meccanismi agevolati di recupero del credito o del maggior credito accertato. Tant’è che la giurisprudenza, ad esempio, assume una posizione rigorosa in materia di imposta di registro (cfr Cassazione n. 13653/2009), di imposta di successione (Cassazione n. 3532/2014), di imposte ipotecarie e catastali (Cassazione n. 15958/2015).

 

Un momento di frizione del sistema può, tuttavia, verificarsi proprio nei casi, come quello in esame, in cui il meccanismo della solidarietà passiva previsto ai fini della riscossione dell’imposta comporta l’estinzione del procedimento contenzioso relativo all’accertamento del preciso ammontare della pretesa fiscale. In ipotesi di tal genere, invero, occorre prestare particolare attenzione a non sovrapporre i piani di indagine, quello della riscossione tributaria e quello dell’accertamento giudiziale del tributo, talvolta utile al contribuente. La solidarietà passiva, infatti, pone tutti i condebitori sullo stesso piano nei confronti del creditore, a tutela della posizione creditoria dello stesso, ma suppone che tra i condebitori possa porsi un riparto di responsabilità, che può spingersi, in tal senso, fino all’accertamento di un’obbligazione integralmente ricadente su uno di essi o comunque porsi in modo tale da legittimare, a opera del debitore che ha pagato, un’azione di regresso nei confronti degli altri.

 

Del resto, la stessa amministrazione finanziaria (risoluzione 82/2013) ha avuto cura di sottolineare come non possa dirsi estranea alle esigenze di corretta amministrazione dei tributi l’esatta applicazione del principio di solidarietà passiva dell’imposta dovuta in caso di registrazione degli atti giudiziari, ossia proprio laddove l’interesse del contribuente, che agisce in giudizio, si estrinseca con maggior forza in relazione al rapporto giuridico che si fa valere. L’Agenzia ha ritenuto, infatti, che il rapporto di solidarietà passiva previsto dall’articolo 57 del Tur debba trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza.

 

Spetta, in definitiva, al giudice il delicato compito di contemperare di volta in volta le esigenze di certezza e celerità proprie della fase della riscossione (ritenute prevalenti nel caso esaminato nella pronuncia in commento) con la valorizzazione delle esigenze prospettate dalle parti in causa.