interessi, debiti PA 2La questione in esame concerne la possibilità o meno, per il comune di Taranto, di riconoscere quali debiti fuori bilancio alcune poste relative ad interessi moratori maturati a seguito del ritardato pagamento di fatture per contratti stipulati dall’ente con ditte esterne.

 

Gli interessi moratori maturati a seguito del ritardato pagamento di fatture per contratti stipulati dagli enti locali con ditte esterne non costituiscono debito fuori bilancio. Questa è la considerazione alla quale è giunta la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia- con la Deliberazione n. 149 del 23 luglio scorso.

 

Il comune, quindi, si interroga se debba procedere con l’ordinaria procedura di spesa, stanziando e impegnando la somma necessaria nell’esercizio di competenza in cui la pretesa è sorta e rivolta all’ente, oppure se debba attivare la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi, per l’appunto di debiti non precedentemente impegnati.

 

Le Sezioni regionali di controllo hanno in molteplici occasioni (cfr. ex multis, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 118/PAR/2011, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.354/PAR/2013, Sezione regionale di controllo per Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana n. 55/2014) espresso l’avviso che debito fuori bilancio sia ogni debito che non risulti preventivamente previsto nel bilancio dell’ente e, quindi, impegnato, su quel bilancio, nelle forme di legge, in coincidenza con l’assunzione di un’obbligazione giuridicamente perfezionata.

 

Ritiene il Collegio che l’obbligazione di pagamento degli interessi moratori non può configurare un’ipotesi di debito fuori bilancio. Invero, l’Amministrazione richiedente, ha correttamente inquadrato la peculiarità della tipologia di spesa de qua, infatti, la non riconoscibilità del debito è riconducibile al difetto del requisito dell’utilità e dell’arricchimento nei confronti dell’ente stesso.

 

In generale, l’assenza di un regolare impegno di spesa, comporta che il pagamento della medesima sia preceduta dal riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini indicati dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL., sempre che ne ricorrano tutti i presupposti.

 

Occorre mettere in luce, infatti, che può procedersi al riconoscimento del debito solamente nei limiti nei quali il bene o il servizio acquisito rientrino “nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” e venga accertata, con delibera motivata, sia l’utilità del bene o del servizio che l’arricchimento che l’attività ha comportato per l’ente (art. 194, co. 1, lett. e).

 

Il riconoscimento del debito fuori bilancio che derivi dall’acquisizione di un bene o servizio in assenza di impegno di spesa risulta essere, quindi, possibile, sempreché sussistano le condizioni previste dalla norma suindicata; con la conseguenza che ogni volta che l’ente abbia seguito una procedura irregolare può attuare una sorta di regolarizzazione a posteriori.

 

Tale regolarizzazione, però, non opera automaticamente in quanto viene demandata al Consiglio dell’ente la valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza, in concreto, dei presupposti della norma e solo in caso positivo potrà procedersi all’effettivo riconoscimento.

 

Osserva il Collegio che il legislatore ha richiesto che venga accertata e dimostrata il requisito dell’“utilità” della prestazione, senza che nella legislazione vigente si possa rinvenire una precisa nozione della fattispecie, demandando alla delibera consiliare di riconoscimento l’individuazione dei requisiti delle spese in questione, in un ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione.

 

In mancanza del requisito dell’utilità (art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL il comune non può riconoscere spontaneamente alcun debito né, tantomeno, quello per interessi che per sua stessa natura non produce affatto utilità all’ente.

 

Peraltro, non è pensabile che il comune, in presenza di un’obbligazione di interessi di mora per ritardato pagamento debba sostenere un contenzioso giudiziale, al fine di poter fare rientrare il debito nella fattispecie di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell’art. 194 TUEL e subire le ulteriori conseguenze negative della condanna alle spese del giudizio.