debiti-della-paDebiti della PA: la Ragioneria Generale dello Stato fornisce i primi chiarimenti sulle variazioni del limite per l’effettuazione delle segnalazioni all’Ader.


Nella presente circolare – il cui contenuto è stato condiviso con il Dipartimento delle finanze che ne è co-firmatario – nel dare ovviamente conto delle novità legislative recentemente sopravvenute, sono analizzati taluni profili critici, tra quelli ritenuti più interessanti e di maggiore rilevanza, presentatisi spesso ultimamente, onde offrire le soluzioni interpretative reputate corrette.

 

Il riferimento normativo cardine è costituito, ovviamente, dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, che, per pronta consultazione, è di seguito trascritto nel testo attualmente vigente, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Le segnalazioni all’agente della riscossione, previste nell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, devono essere effettuate anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico. Sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica, in mancanza del regolamento previsto nel Dm n. 40/2008.

 

Ricordiamo che la Legge n. 205/2017 ha dimezzato il limite per l’effettuazione delle segnalazioni sui debiti della PA all’Ader da 10mila a 5mila euro.

 

In caso di somme soggette a split payment, il riscontro sul superamento della nuova soglia di 5mila euro va fatto sull’importo al netto dell’Iva, che va versata direttamente all’Erario, e la verifica di morosità del beneficiario va eseguita anche nell’ipotesi di versamenti dovuti in base a provvedimenti del giudice e quando si paga agli eredi del beneficiario, con riferimento a ciascuno di essi.

 

Non rientrano nell’obbligo di verifica in discorso i versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali, e ciò a prescindere dalla natura giuridica del soggetto deputato alla gestione della riscossione, trattandosi di versamenti direttamente sanciti dalla legge, in sostanziale applicazione degli obblighi tributari scaturenti dai principi costituzionali in materia (principalmente, articoli 23 e 53 della Costituzione).

 

In allegato la circolare della RGS e l’allegato A.