L’applicazione è legittima anche se, nella procedura di riesame, non è stato utilizzato lo stesso metodo di determinazione dei prezzi impiegato nell’inchiesta iniziale.

Con la sentenza 18 settembre 2014, causa n.C-374/12, la Corte di giustizia Ue si è pronunciata nell’ambito di una controversia relativa a una domanda volta alla restituzione di dazi antidumping applicati su importazioni di funi, cavi e prodotti simili d’acciaio, originari della Federazione russa, in virtù del regolamento (Ce) n. 1279/2007 del 30 ottobre 2007.
In particolare, nella domanda di restituzione presentata dalla impresa importatrice si affermava che il pagamento dei dazi in questione doveva considerarsi indebito, in quanto il regolamento n. 1279/2007 sarebbe stato emanato in violazione della disciplina relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri della Comunità europea, di cui al regolamento (Ce) n. 384/96 del 22 dicembre 1995, applicabile ratione temporis.

Al riguardo, l’impresa importatrice sosteneva l’invalidità del citato regolamento n. 1279/2007, dal momento che il prezzo all’esportazione dei prodotti di cui trattasi era stato originariamente calcolato, nel contesto della procedura antidumping iniziale, sulla base del “prezzo realmente pagato o pagabile” per le esportazioni verso la Comunità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 e che, successivamente, nell’ambito dei riesami sfociati nell’adozione del regolamento n. 1279/2007, tale prezzo era stato determinato secondo un metodo diverso – sulla base, cioè, dei prezzi praticati dalla società esportatrice russa per le sue esportazioni verso Paesi terzi – senza che tale cambiamento di metodo sia stato espressamente giustificato in quest’ultimo regolamento da un cambiamento di circostanze, come invece richiesto dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento n. 384/96.

Sul punto, la Corte ricorda che il citato articolo 11, paragrafo 9, stabilisce la regola generale, secondo cui il metodo di calcolo dei margini di dumping da applicare in occasione di un riesame deve, in linea di principio, essere lo stesso utilizzato all’atto dell’inchiesta originaria sfociata nell’imposizione del dazio antidumping; la norma in esame prevede, tuttavia, un’eccezione che consente l’applicazione di un metodo diverso nel caso in cui le circostanze siano cambiate.

La Corte osserva che dal considerando 61 del regolamento n. 1279/2007 risulta che praticamente tutte le esportazioni effettuate dall’esportatore russo verso la Comunità erano state compiute nel contesto di un impegno sui prezzi, approvato dalla Commissione nel mese di agosto del 2001: in sostanza, l’esportatore si era impegnato a vendere i prodotti di cui trattasi nella Comunità a un prezzo che permettesse almeno di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
In questo contesto, quindi, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati non solo in base all’esame del comportamento passato degli esportatori, ma anche in base all’analisi del probabile andamento dei loro prezzi; si è posta, in particolare, la questione se l’esistenza del suddetto impegno avesse influenzato il livello dei prezzi all’esportazione al punto da renderli inaffidabili ai fini della determinazione del comportamento futuro delle esportazioni.

La Corte aggiunge, inoltre, che al considerando 63 di detto regolamento è indicato che si è proceduto a una comparazione, tipo per tipo, tra i prezzi all’esportazione verso la Comunità e i prezzi richiesti ad altri paesi terzi e ne è emerso che i prezzi d’esportazione verso i paesi terzi erano in media molto più bassi. Si è, perciò, concluso che i prezzi d’esportazione nella Comunità praticati dalla società esportatrice russa non potevano essere usati per calcolare, nel contesto del riesame intermedio, prezzi d’esportazione attendibili nel senso dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96. In altri termini, in mancanza di prezzi d’esportazione affidabili per dette vendite, verso gli Stati membri, per stimare tali prezzi sono state considerate più affidabili le vendite ad altri paesi.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che – tenendo conto, da una parte, del cambiamento di circostanze rispetto all’inchiesta originaria, derivante dagli impegni sui prezzi cui erano assoggettate le esportazioni della società russa, e, dall’altra, dell’assenza di affidabilità ai fini del riesame del metodo utilizzato per l’inchiesta originaria – le istituzioni comunitarie, avvalendosi dell’eccezione alla regola generale prevista all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento n. 384/96, erano legittimate ad applicare, nel corso delle procedure di riesame, un metodo diverso da quello applicato per l’inchiesta originaria (sul tema, si veda anche la sentenza 19 settembre 2013, causa n. C-15/12P).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Corte ha ritenuto infine che dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 1279/2007.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

 

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