Con la sentenza in rassegna (9 marzo 2017, causa n.C-173/15), la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alle condizioni stabilite dalla normativa doganale per riconoscere rilevanza ai corrispettivi e diritti di licenza (royalties) ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate.
Al riguardo, è utile rilevare – in via preliminare e in termini generali – che, nell’ambito dei moderni processi di produzione e distribuzione su scala mondiale delle merci, assumono una rilevanza economica sempre maggiore i contratti (o accordi) di licenza, in base ai quali il titolare (licenziante o licensor) di uno o più diritti immateriali (brevetto, know how, marchio, diritto d’autore o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, indicati anche come licensed properties o semplicemente properties) concede in licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare la propria privativa sul bene immateriale a un altro soggetto (licenziatario o licensee), che si impegna a pagare dei corrispettivi o diritti di licenza (nella dizione anglosassone, appunto: royalties).
Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario (istituito dal Regolamento (Cee) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 e applicabile ratione temporis), le royaltiesconcorrono alla formazione della base imponibile ai fini doganali laddove: i) non siano state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate (“valore di transazione”); ii) si riferiscano alle merci da valutare; iii) l’acquirente sia tenuto a versarle come condizione della vendita delle merci stesse.
Con riguardo alla condizione sub ii), i giudici comunitari osservano che, nella fattispecie oggetto della controversia, il contratto di licenza stipulato tra due società appartenenti al medesimo gruppo prevedeva l’obbligo, in capo alla società licenziataria, di versare i corrispettivi e i diritti di licenza relativi all’utilizzo del marchio per le merci importate, con l’eccezione di talune merci che potevano essere utilizzate, sotto tale marchio, in regime di esenzione (quali, ad esempio, le merci rivendute ad altre filiali del gruppo, quelle da utilizzare a fini sperimentali, i campioni e le merci da destinare alla rottamazione).
Secondo la Corte, l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), non impone che l’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza sia determinato al momento della conclusione del contratto di licenza o al momento dell’insorgenza dell’obbligazione doganale, affinché i corrispettivi o diritti di licenza medesimi vengano considerati come relativi alle merci da valutare.
La Corte ha, inoltre, affermato che i corrispettivi o i diritti di licenza possono essere considerati come “relativi alle merci da valutare” quand’anche si riferiscano alle merci medesime soltanto in parte; e invero, nel caso di specie, i corrispettivi o i diritti di licenza erano stati assolti sia per le prestazioni di servizi fornite successivamente all’importazione delle merci sia per l’utilizzo della sigla commerciale del gruppo al quale il dichiarante appartiene.
Con riguardo alla condizione sub iii), per cui le royalties concorrono alla formazione della base imponibile ai fini doganali laddove l’acquirente sia tenuto a versarle come “condizione della vendita delle merci da valutare”, i giudici comunitari ritengono che il pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza costituisce una “condizione di vendita” delle merci da valutare qualora, nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o la persona a esso legata – e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere (circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare).
Nel caso di specie, il titolare della licenza, legato tanto al venditore quanto all’acquirente, era il beneficiario dei corrispettivi o dei diritti di licenza relativi alle merci vendute: tale beneficiario era, quindi, la stessa società che esigeva dall’acquirente di dette merci il versamento dei relativi corrispettivi o diritti di licenza, mentre tutte e tre le società facevano parte dello stesso gruppo ed erano controllate, direttamente o indirettamente, dalla società madre del gruppo medesimo. Secondo la Corte, occorre verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza a esse afferente; anche in questo caso, spetta al giudice del rinvio procedere a tale verifica.
Al riguardo, i giudici comunitari richiamano il commento n. 3 del Comitato del codice doganale – Sezione del valore in dogana (documento Taxud 800/2002, rev. 2007) relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, nel quale si afferma che “quando le merci vengono acquistate da una persona e il corrispettivo oppure il diritto di licenza viene pagato ad un’altra, il pagamento può essere considerato nondimeno una condizione di vendita delle merci (…). Si può considerare che il venditore o una persona a lui legata abbiano chiesto all’acquirente di effettuare il pagamento quando, ad esempio, in un gruppo multinazionale le merci vengono acquistate da un membro del gruppo e il corrispettivo deve essere versato ad un altro membro dello stesso gruppo. È da considerare uguale il caso in cui il venditore sia il beneficiario di una licenza del destinatario del corrispettivo il quale, a sua volta, controlla le condizioni di vendita”.
Considerando che le conclusioni formulate dal Comitato del codice doganale, sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l’interpretazione di detto codice (in questo senso, si veda la sentenza del 6 febbraio 2014, causa n. C-2/13), la Corte ha, quindi, concluso che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che i corrispettivi o diritti di licenza costituiscono una “condizione di vendita” delle merci da valutare allorché, in seno a uno stesso gruppo di società, il pagamento di detti corrispettivi o detti diritti di licenza venga richiesto da un’impresa collegata tanto al venditore quanto all’acquirente e venga versato a questa stessa impresa.