Per i giudici comunitari, devono essere considerati anche gli importi fatturati da intermediari a titolo di compenso per il loro intervento nell’organizzazione dell’effettiva spedizione.
Con la sentenza in rassegna (11 maggio 2017, causa n. C-59/16), la Corte di giustizia UE si è pronunciata sulla corretta interpretazione della nozione di “spese di trasporto” prevista nell’ambito delle norme comunitarie che regolano la determinazione del valore in dogana delle merci importate: il riferimento è, in particolare, all’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale comunitario (regolamento Cee n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, applicabile ratione temporis), abrogato e sostituito, con effetto dal 1° maggio 2016, dal Codice doganale dell’Unione (cfr articolo 71, paragrafo 1, lettera e, punto i, regolamento Ue n. 952/2013 del 9 ottobre 2013).
Al riguardo, è utile ricordare preliminarmente che il criterio principale previsto dalla soprarichiamata normativa comunitaria è quello del “valore di transazione”, che considera “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità” come base di partenza per la determinazione della base imponibile cui applicare i diritti doganali; tale prezzo può formare oggetto di eventuali rettifiche, in aumento o in diminuzione, al fine di tenere conto di taluni elementi accessori al valore di transazione che concorrono a determinare il valore complessivo della merce stessa (cfr articolo 29, paragrafo 1, regolamento Cee n. 2913/92; nel codice doganale dell’Unione, vedi articolo 70, paragrafo 1, regolamento Ue n. 952/2013). Tra gli elementi da addizionare al prezzo effettivamente pagato o da pagare per il calcolo del valore in dogana delle merci importate, il paragrafo 1, lettera e), punto i), del citato articolo 32, fa riferimento alle “spese di trasporto … fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità”.
Nell’ambito della controversia in esame, è stato chiesto ai giudici comunitari di chiarire se nella nozione di “spese di trasporto” rientrino unicamente le somme fatturate per il trasporto effettivo delle merci o se in tale nozione debbano parimenti considerarsi anche gli importi fatturati da intermediari a titolo di compenso per il loro intervento nell’organizzazione del trasporto effettivo. E invero, nel caso di specie, una società che importa prodotti tessili provenienti dall’Asia si era avvalsa dei servizi di un intermediario (spedizioniere doganale) per il trasporto di tali prodotti verso l’Unione europea, il loro immagazzinaggio nei Paesi Bassi e l’espletamento delle formalità doganali necessarie relative all’importazione; tale intermediario aveva peraltro concluso, a proprio nome, accordi con alcuni vettori per effettuare il trasporto di detti prodotti tessili, per via aerea o marittima, verso il territorio doganale dell’Unione, in cambio del versamento di talune somme.
Nelle fatture emesse all’importatore, lo spedizioniere aveva riportato gli importi che gli erano stati fatturati da tali vettori per il trasporto effettivo, maggiorati dei suoi costi e del suo margine di profitto, senza tuttavia operare una distinzione tra tali diversi importi; per determinare il valore in dogana, invece, nelle dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate in nome e per conto dell’importatore, era stato preso in considerazione il prezzo effettivamente pagato o da pagare per i prodotti tessili, maggiorato delle sole spese fatturate dai vettori per il trasporto effettivo di detti prodotti. A seguito di un controllo effettuato a posteriori, l’amministrazione doganale aveva richiesto alla società importatrice il pagamento di dazi doganali supplementari, sostenendo che il valore dei prodotti tessili dichiarato in dogana fosse troppo basso, in quanto i relativi prezzi di acquisto avrebbero dovuto essere maggiorati degli importi fatturati dall’intermediario.
Al riguardo, i giudici comunitari – preso atto che il codice doganale non reca la nozione di “spese di trasporto” né effettua alcun rinvio al diritto degli Stati membri volto a determinarne il senso e la portata – rilevano preliminarmente che tale nozione deve, da un lato, essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione e, dall’altro, essere interpretata tenendo conto dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi nonché del contesto nel quale tale articolo si inserisce.
Richiamandosi, poi, a quanto già affermato in precedenza, nella sentenza 6 giugno 1990, causa n. C-11/89 – l’espressione “spese di trasporto” va intesa nel senso che essa comprende tutte le spese, principali o accessorie, connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale [dell’Unione]. Di conseguenza, i compensi di controstallia, che consistono in indennizzi previsti, a vantaggio dell’armatore, dal contratto di nolo marittimo e destinati a compensare i ritardi verificatisi durante le operazioni di carico, devono considerarsi compresi nella nozione “spese di trasporto” –, la Corte ha ritenuto, da un lato, che la nozione di “spese di trasporto” deve essere interpretata in maniera ampia e, dall’altro lato, che il criterio determinante affinché le spese possano essere considerate “spese di trasporto”, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale, è che esse siano connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale dell’Unione, a prescindere se tali spese siano inerenti o necessarie al trasporto effettivo di tali merci.
Secondo i giudici comunitari, pertanto, le “spese di trasporto”, ai sensi di detta disposizione, non sono necessariamente limitate agli importi fatturati dai vettori che effettuano essi stessi il trasporto delle merci importate; anche le somme fatturate da altri prestatori di servizi, quali uno spedizioniere, possono costituire siffatte spese se sono connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale dell’Unione. Nel caso di specie, nei limiti in cui il supplemento fatturato dall’intermediario all’importatore corrisponde a spese che tale intermediario ha sostenuto per l’organizzazione del trasporto di merci verso il territorio doganale dell’Unione nonché al suo margine di profitto, tale supplemento deve essere considerato connesso allo spostamento di tali merci verso il territorio doganale dell’Unione: di conseguenza, tali spese costituiscono “spese di trasporto” ai sensi del più volte citato articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale comunitario.