Conto alla rovescia per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA: i dettagli.

Pronte per il via le compensazioni orizzontali dei crediti IVA. A partire dal 16 marzo i contribuenti potranno spendere le eccedenze detraibili maturate nel periodo d’imposta 2014.

Compensazioni IVA

In generale per le quote eccedenti i 5.000 euro la compensazione può avvenire dal 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Dunque, per l’attuale scadenza il requisito fondamentale è di aver presentato la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio 2015. Per accedere alla compensazione è inoltre fondamentale aver saldato eventuali debiti erariali pendenti, se di importo superiore ai 1.500 euro.

Visto di conformità

Ricordiamo che se la soglia dell’importo compensabile supera 15.000 euro è necessario che la dichiarazione dalla quale sono emersi i crediti rechi il visto di conformità da parte di professionisti abilitati (CAF o commercialisti).

Compensazioni orizzontali

Ricordiamo inoltre che per compensazioni orizzontali, o esterne, si intendono quelle relative ai crediti con debiti di natura diversa, mentre per compensazioni verticali, o interne, si intendono quelle che riguardano lo stesso tributo. Questo significa che con le compensazioni orizzontali è possibile utilizzare dei crediti tributari per il pagamento di altri tributi, diversi da quelli cui si riferisce il credito, premi e contributi, ai sensi dell’art. 17 del dlgs n. 241/1997. Per questa tipologia, la compensazione è consentita fino allimite di 700.000 euro per anno solare. Limite che è elevato a un milione di euro per isubappaltatori in edilizia che nell’anno precedente hanno fatturato almeno l’80% in regime di inversione contabile. Da precisare che nel calcolo del limite devono essere considerati anche i rimborsi erogati nello stesso anno dal concessionario della riscossione con la procedura semplificata.

 

 

 

FONTE: PMI (www.pmi.it)

AUTORE: Francesca Vinciarelli

 

 

 

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