commercialistaLa Fondazione nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento della che analizza presupposti e rimedi delle crisi finanziarie degli enti locali. L’attuale contesto normativo in materia di crisi finanziarie degli enti locali individua una prima fase di intervento, cosiddetta di pre-dissesto e, in caso di mancato raggiungimento dei necessari equilibri di bilancio, la successiva dichiarazione di dissesto. La disciplina di riferimento è oggi quasi interamente contenuta nel Titolo VIII del Tuoel, artt. 242 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, recante “Enti locali deficitari o dissestati”.

 

In particolare l’art. 242, al fine di individuare gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, impone ai medesimi enti di allegare al rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento, una tabella contenente i valori dei parametri obiettivi determinati da un apposito decreto ministeriale. Ai sensi del medesimo articolo, vertono in gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio gli enti che presentano almeno la metà dei suddetti parametri obiettivi con valori deficitari e che manifestano, pertanto, situazioni finanziarie tali da compromettere l’erogazione di servizi primari indispensabili. Detti enti sono sottoposti a particolari vincoli e controlli finalizzati a prevenire l’aggravarsi della situazione finanziaria, già pesantemente compromessa, e il conseguente manifestarsi dello stato patologico di dissesto.

 

Al fine di prevenire la dichiarazione di dissesto da parte di provincie e comuni, il legislatore è ulteriormente intervenuto con D.L. n. 174/2012. In particolare, l’art. 3, comma 1, lettera r), del citato decreto ha introdotto, con apposita integrazione del vigente Tuoel (articoli 243-bis, ter e quater), la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Si tratta di un rimedio alla crisi attivabile spontaneamente dall’ente che verte in uno stato di squilibrio strutturale di carattere finanziario non sanabile attraverso il ricorso alle misure disciplinate dagli articoli 193 e 194, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

 

Da ultimo, le provincie e i comuni che versano in stato di grave squilibrio strutturale e sono incapaci di assolvere alle funzioni e ai servizi indispensabili ovvero di far fronte ai crediti liquidi ed esigibili di terzi, e che non intendono ricorrere alla richiamata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, devono procedere alla dichiarazione di dissesto ex art. 244 Tuoel. In caso di inerzia degli enti, la procedura è avviata con provvedimento del Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 (cd. dissesto guidato).

 

Per consultare il testo completo del documento potete scaricare il file in allegato all’articolo.