I costi sono assimilabili alle esternalizzazioni “extra muros”, lavori di studio commissionati a terzi, per i quali spetta nella misura del 50 per cento delle spese documentabili.
Credito d’Imposta in R&S: vanno bene anche test e prove di laboratorio.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 119/E del 22 dicembre 2016 ha considerato eleggibili al credito di imposta in ricerca e sviluppo – introdotto dall’articolo 3 del Dl 145/2013 (legge di conversione 9/2014) – le spese sostenute per “test e prove di laboratorio”.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito sia alla corretta qualificazione dell’attività consistente in “test e prove di laboratorio”, sia alla classificazione dei relativi costi tra le tipologie indicate dall’articolo 3, comma 6, del predetto decreto legge.
Il citato articolo 3 riconosce, infatti, un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019.
Tale agevolazione spetta nella misura ordinaria del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia l’agevolazione è elevata al 50% per le spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca cosiddetti extra-muros (contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative).
Credito d’Imposta in R&S: vanno bene anche test e prove di laboratorio
Nel caso esaminato si chiedeva di conoscere se i test e le prove di laboratorio commissionati a terzi potessero essere qualificati come attività di ricerca e sviluppo e, in caso affermativo, a quale tipologia di costi potessero essere assimilati. Trattandosi, per quanto riguarda il primo quesito, di una problematica concernente l’ambito oggettivo di applicazione della misura agevolativa, è stato necessario acquisire il parere del ministero dello Sviluppo economico. Questo si è espresso in senso favorevole al contribuente, riconoscendo che “… i test e le prove di laboratorio delle ‘mescole e prodotti in gomma’ sviluppati dall’interpellante sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi ‘mescole e prodotti in gomma’ e, come essi, dovrebbero probabilmente rientrare tra le attività di ricerca ammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145”.
Per quanto riguarda invece il secondo quesito, ovvero la corretta classificazione dei relativi costi, l’Agenzia ha ritenuto – condividendo l’orientamento espresso dal Mise – che i medesimi rientrino tra i costi eleggibili, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c), del menzionato decreto legge, in quanto riferiti ad attività assimilabili alle esternalizzazioni “extra muros”, ovvero ad attività di ricerca commissionate a terzi, per le quali spetta un credito d’imposta elevato nella misura del 50% delle spese documentabili.