Credito d’Imposta per Benzinai, ecco il codice per compensare: lo sconto fiscale riconosciuto dalla legge di bilancio 2018 è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, vale a dire da quest’anno.
Il bonus pari al 50% delle commissioni addebitate dalle banche o Poste Spa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante in relazione ai pagamenti effettuati dallo scorso 1° luglio tramite carte di credito, di debito o prepagate, trova il codice tributo per poter essere compensato mediante F24. È il “6896”, istituito con la risoluzione 3/E del 14 gennaio 2019.
Il documento di prassi, in particolare, ricorda che il credito, essendo stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della deducibilità delle spese (articolo 164, comma 1-bis, Tuir) e della detraibilità della relativa Iva (articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972) per gli acquisti di carburante per autotrazione, spetta per le commissioni relative alle transazioni per le quali la deducibilità e la detraibilità sono subordinate a quelle modalità di pagamento. Modalità che sono state specificamente individuate dal provvedimento 4 aprile 2018.
Credito d’imposta per benzinai
A tali disposizioni si collega quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, cioè la possibilità, per i benzinai, di usufruire di un credito d’imposta – pari al 50% delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate dal 1° luglio 2018 tramite i detti sistemi di pagamento elettronico – da utilizzare esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (articolo 1, commi 924 e 925, legge 205/2017).
Detto ciò, il codice “6896”, va riportato nella “sezione Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, qualora il contribuente dovesse riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno, da specificare per esteso, è quello di sostenimento della spesa.
Infine, la risoluzione rammenta che i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.