Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è stato istituito dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, legge n. 160/2019), in sostituzione dell’iper-ammortamento.
Diverse sono state le modifiche apportate nel corso degli anni tra cui quella apportata dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, Legge n. 178/2020) che ne ha esteso l’ambito temporale della misura, rendendola applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di importo pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.
Credito di imposta beni strumentali nuovi 4.0 – novità 2023
La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, Legge n. 234/2021) ha confermato il credito di imposta 4.0 fino al 2025, riducendo, però, le aliquote agevolative a partire dal 1° gennaio 2023.
Da ultimo, il decreto Milleproroghe convertito dalla Legge n. 14/2023, modifica nuovamente i termini per completare gli investimenti, differendo al 30 novembre 2023 il termine ultimo per completare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022. Il decreto, infatti, proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine ultimo per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 già prenotati con il pagamento degli acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto del bene entro il 31 dicembre 2022.
Per questi ultimi investimenti il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Al contrario per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito di imposta e l’approvazione dei bilanci
Visto l’avvicinarsi del periodo di approvazione dei bilanci per l’anno 2022 si rammenta che il credito di imposta deve essere rilevato in conto economico in applicazione del principio di competenza economica (Oic 16 – paragrafo 88) utilizzando un criterio che tenga conto della vita utile dell’immobilizzazione agevolata.
Nello specifico il metodo preferibile e consigliato in diverse risposte ad interpello dalla stessa Agenzia delle Entrate risulta quello indiretto. Questo metodo prevede che il contributo venga iscritto a conto economico tra gli “altri ricavi e proventi” (A.5) e rinviato agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di un risconto passivo. Al termine di ciascun anno si procederà, poi, a rilevare un componente positivo di reddito avente come contropartita la riduzione progressiva del risconto passivo. La misura del componente positivo di reddito iscritto sarà calcolata in base all’aliquota di ammortamento del bene a cui si riferisce il contributo.
Aliquote agevolate applicabili
Per determinare correttamente le aliquote agevolative applicabili occorre individuare il momento di effettuazione dell’investimento. A tal fine, devono essere sempre considerate le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR, ai sensi del quale:
- per l’acquisto di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- per i beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi, rileva la data di ultimazione della prestazione o del collaudo (se previsto) ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l’opera o parte di essa risulta verificata ed accettata dal committente;
- per i beni acquisiti con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato all’utilizzatore (o, se previsto, la data di esito positivo del collaudo);
- per i beni realizzati in economia, rileva la data di sostenimento dei costi.