IVA sanzioniPronti i codici tributo da indicare nel modello F24 per il versamento delle somme richieste dall’Agenzia delle Entrate tramite appositi atti di recupero emessi in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva in violazione delle disposizioni dettate dall’articolo 10 del decreto legge 78/2009:

 

7497 – imposta

 

7498 – interessi

 

7499 – sanzione.

 

A istituirli la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2016. Vanno riportati nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, negli specifici campi, devono essere inseriti il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili nell’atto ricevuto.

 

Due new entry anche nel “gruppo” delle causali contributo. La risoluzione n. 1/E fa seguito alla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro per disciplinare il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi versati dagli iscritti. A tal fine, istituisce la causale contributo “VT00”, per consentire il versamento dei contributi associativi dovuti dagli iscritti al Consiglio provinciale di Viterbo.

 

Nell’F24 la causale va inserita nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. La risoluzione, inoltre, specifica che devono essere riportati: il “codice ente” “0005”; la sigla della provincia di iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro nel campo “codice sede”; il codice di iscrizione all’Albo dei consulenti del lavoro nel campo “codice posizione”; il periodo di competenza del contributo versato nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, da indicare nel formato “MMAAAA”.

 

Infine, con la risoluzione n. 2/E, entra in scena la causale contributo “EILA”, per indirizzare i contributi diretti al finanziamento dell’Ente bilaterale per le imprese e i lavoratori autonomi. Gli importi arriveranno nelle casse dell’Ebila transitando per l’Inps, come stabilito dalla convenzione stipulata tra i due enti lo scorso 3 dicembre.

 

La causale va inserita nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”; inoltre, devono essere inseriti nei campi:

 

  • “codice sede”, il codice della sede Inps competente

 

  • “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda

 

  • “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo (la colonna “a mm/aaaa” non va compilata).