ivaIn arrivo, venerdì 31 luglio, la scadenza per i contribuenti Iva che intendono “capitalizzare” il credito Iva maturato nel periodo aprile-giugno 2015. La richiesta può essere avanzata solo nel caso in cui l’eccedenza di imposta detraibile sia di importo superiore a 2.582,28 euro.

 

Deve essere presentata compilando il modello Iva Tr, che è disponibile on line sul sito delle Entrate con le relative istruzioni e che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica, direttamente dall’interessato o tramite intermediari abilitati, usufruendo dei canali Fisconline o Entratel.

 

Due, dunque, le strade percorribili: rimborso (in tutto o in parte) o utilizzo in compensazione con altri tributi, contributi e premi (articolo 17 del Dlgs 241/1997). La facoltà di richiedere il rimborso del credito Iva infrannuale (o il suo utilizzo in compensazione) è consentita esclusivamente a determinate categorie di contribuenti (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr 633/1972):

 

  • chi esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni

 

  • chi effettua operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate

 

  • chi ha effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili

 

  • chi, non residente e senza stabile organizzazione in Italia, si è identificato direttamente (articolo 35-ter, Dpr 633/1972) o ha nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato

 

  • chi effettua, in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti prestazioni: lavorazioni di beni mobili materiali; trasporto di beni e relativa intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relativa intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, Dpr 633/1972.

 

Se anziché il rimborso si richiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale, l’eventuale superamento del limite di 5.000 euro annuali comporta che le somme sono materialmente “spendibili” soltanto a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di rimborso/compensazione. Inoltre, l’operazione deve essere effettuata esclusivamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per il credito relativo al secondo trimestre, nell’F24 va indicato il codice tributo “6037”.