All’interno del decreto omnibus, approvato il 7 agosto, ci sono interessanti novità in materia di crediti incagliati nell’ambito del superbonus.
In primo luogo, all’interno del nuovo testo, troviamo una nuova proroga: gli immobili unifamiliari, le cosiddette villette, potranno godere del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2023 rispetto all’attuale scadenza stabilita al 30 settembre.
Ma non si tratta dell’unica nuova misura: alcuni accorgimenti e correttivi arrivano anche sulla questione ‘cessione dei crediti’ da bonus edilizi, in modo particolare su quelli allo stato attuale bloccati.
Che cosa si intende con crediti bloccati?
Si tratta dei crediti d’imposta da superbonus e altri bonus edilizi ceduti ma non ancora accettati dal cessionario. Secondo quanto affermato dalla Sottosegretaria all’Economia e Finanze, Lucia Albano, con i dati aggiornati a luglio questi crediti ammontano a poco meno di 7 miliardi di euro.
Del totale dei 6,9 miliardi di euro di crediti incagliati, quelli relativi al superbonus sono 4,4 miliardi (3,57 miliardi si riferiscono a prima cessione o sconto) e quelli relativi agli altri bonus edilizi 2,5 miliardi (2,08 miliardi di prima cessione o sconto).
I dati non comprendono i crediti già acquistati e accettati da cessionari e fornitori, che tali soggetti non riescono a cedere a terzi e per i quali, dunque, non è stata ancora effettuata alcuna comunicazione all’Agenzia
Crediti incagliati superbonus, ecco le novità arrivate con il decreto omnibus
Secondo quanto previsto dalla nuova norma, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, queste tipologie di crediti devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate dal nuovo cessionario entro 30 giorni dall’evento che ha reso quei crediti inutilizzabili, a meno che siano scaduti.
Dovrebbero ricadere nell’obbligo:
- i crediti non utilizzabili per esaurimento dei plafond fiscali dell’ultimo cessionario
- quelli oggetto di sequestro impeditivo da parte delle autorità competenti
- o quelli bloccati da errori nella comunicazione di opzione.
Per quanto riguarda i crediti sottoposti a vincolo (per i quali si può optare per la cessione dei crediti anziché la detrazione) ci si riferisce a un’ampia gamma di interventi:
- bonus per la casa “ordinari” (interventi edilizi di cui all’articolo 16-bis del TUIR)
- efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
- interventi antisismici
- bonus facciate
- impianti fotovoltaici
- colonnine di ricarica per veicoli elettrici
- e rimozione di barriere architettoniche.
La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta una multa di 100 euro, come indicato negli allegati al decreto.
Tuttavia emergono da questo quadro alcune criticità: non è ancora chiaro come l’amministrazione finanziaria individuerà esattamente chi dovrà pagare questa multa e in quali situazioni.
Anche il termine di 30 giorni per la comunicazione è problematico, poiché è legato al momento in cui si viene a conoscenza dell’evento che ha reso i crediti inutilizzabili.
Senza una chiara identificazione delle situazioni che richiedono la comunicazione, rispettare questo termine diventa complesso.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it