Nero su bianco le agevolazioni “ritoccate” dalla misura che riduce l’effetto degli sconti per esigenze di bilancio. Nessuna novità per le altre dell’allegato 2 alla legge 147/2013
Si tratta di tagli che assicurano, comunque, l’85% del beneficio originariamente stabilito. Le riduzioni partono dal 2015 per l’autotrasporto, dal 2014 per gli altri settori interessati.
In particolare diminuiscono del 15%, dall’1 gennaio 2014 i crediti d’imposta a favore:
- degli esercenti sale cinematografiche (articolo 20 del Dlgs 60/1999)
- dei gestori di reti di teleriscaldamento (articolo 2, comma 12, della legge 203/2008)
- delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000)
- delle imprese costruttrici, importatrici e degli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a Gpl (articolo 1del Dl legge 324/1997).
Dalla stessa data, ridotto del 15%, inoltre, lo sconto relativo alle aliquote dell’accisa su gasolio, benzina e gas naturale impiegati come carburanti per il servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12, tabella A allegata al Dlgs 504/1995).
Nella tabella A, nuovi tetti di spesa
Per alcuni crediti d’imposta, sempre dall’1 gennaio 2014, sono state riviste le soglie di spesa per usufruire del relativo beneficio. Nella tabella A al Dpcm i nuovi importi. I regimi di favore interessati sono quelli riguardanti:
- i soggetti che erogano borse di studio a studenti universitari (articolo 1, commi da 285 a 287, della legge 228/2012)
- le imprese che sviluppano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali (articolo 11-bis, comma 1 del Dl 179/2012)
- i titolari di reddito d’impresa che assumono personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale, per svolgere attività di ricerca (articolo 24,del Dl 83/2012).
Un percorso “speciale”, per i crediti alla ricerca e all’agricoltura
Non diminuiscono il credito d’imposta diretto alle imprese che finanziano progetti di ricerca presso le università o gli enti pubblici di ricerca (articolo 1 del Dl 70/2011) e quello riservato agli imprenditori agricoli che investono e acquistano nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate.
In questi due casi l’agevolazione è soltanto più dilazionata: il taglio dell’85% riguarda, infatti, soltanto l’anno 2014 e il residuo 15% può essere recuperato in tre quote annuali a partire dall’1 gennaio 2015.
Il decreto del 20 febbraio precisa, infine, che agli altri benefici fiscali indicati nell’allegato 2 della legge di stabilità 2014, non coinvolti dalle rideterminazioni individuate nel Dpcm stesso, continuano a essere applicate le norme vigenti.