covid-19-tosap-cosap-31-marzoImportanti novità che potranno far tirare il fiato durante l’emergenza da Covid-19: stop a TOSAP e COSAP fino al 31 Marzo.


Per l’articolo 9-ter, commi da 2 a 8, della legge di conversione n. 176/2020 al decreto legge n. 137/2020 vige l’esonero parziale dal pagamento di Tosap (tassa per l’occupazione di suolo pubblico) e Cosap (canone per l’occupazione di spazi pubblici) da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione che riguardano l’utilizzo di suolo pubblico.

Tosap: disciplina e ambito di applicazione della tassa.

A questo link invece trovate tutte le novità del nuovo Canone Unico Patrimoniale.

Covid-19: stop a TOSAP e COSAP fino al 31 Marzo

Il periodo interessato dall’esenzione va dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Inoltre è concessa sempre nello stesso periodo una procedura semplificata del regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.

Ristoranti e esercizi somministrazione: stop Tosap

Per sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria e favorire la ripresa delle attività turistiche, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, nonché esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, e similari) – che il decreto “Rilancio” aveva già escluso dal pagamento di Cosap e Tosap per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 (articolo 181, comma 1, Dl n. 34/2020) – sono esonerati dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Ristoranti e esercizi somministrazione: stop pagamento suolo pubblico

Stesso esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti): per quel periodo, non dovranno pagare il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, comma 837 e seguenti, legge n. 160/2019).

Per questi stessi operatori, il decreto “Rilancio” aveva disposto l’esonero dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 (articolo 181, comma 1-bis, Dl n. 34/2020).

Inoltre, in continuità con le disposizioni vigenti, applicabili fino al 31 dicembre 2020 (articolo 181, commi da 2 a 4, Dl n. 34/2020), sono previste procedure semplificate fino al 31 marzo 2021:

  • per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, le quali potranno essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall’imposta di bollo;
  • e per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle misure di distanziamento.

Gli esercenti attività di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande potranno provvedervi senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (articoli 21 e 146, Dlgs 42/2004) e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione, fissato dal Testo unico in materia edilizia (articolo 6, comma 1, lettera e-bis), Dpr 380/2001).

 


Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane