covid-19-proroga-naspiLo comunica l’INPS, che fornisce le istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL.


Covid-19, arriva la proroga anche per NASpI e DIS-COLL. Lo chiarisce l’INPS, che con la circolare n. 76, fornisce anche requisiti e condizioni da rispettare per beneficiare automaticamente del prolungamento di Naspi e DisColl.

Covid-19, proroga per NASpI e DIS-COLL

AGGIORNAMENTO: Il Decreto Agosto 2020, all’art.5, ha introdotto e regolamentato una nuova proroga per quanto riguarda NASpI e DIS-COLL. Maggiori informazioni a questo link.

ULTERIORE AGGIORNAMENTO: Il 29 Settembre 2020 è arrivata una nuova Circolare INPS con ulteriori chiarimenti (per maggiori informazioni clicca qui).

La circolare n.76 del 23 giugno dell’Istituto fa riferimento all’articolo 92 del decreto n.34/2020, altrimenti detto Rilancio appunto, in cui viene prorogata di due mesi la Naspi e la DIS-COLL per quei lavoratori ai quali è scaduta nel periodo che va dal 1° marzo al 30 aprile 2020 e all’articolo 94 che fa riferimento invece, sempre in relazione anche all’indennità di disoccupazione, alla promozione del lavoro agricolo con contratti a termine per i percettori della stessa.

L’INPS informa che per la proroga delle indennità non si deve presentare alcuna domanda, in quanto l’Istituto provvederà ad erogare il trattamento d’ufficio.

L’Istituto chiarisce anche requisiti e condizioni da rispettare per beneficiare automaticamente del prolungamento di Naspi e DisColl.

I requisiti che danno diritto alla proroga della indennità sono i seguenti:

  • il periodo di fruizione deve terminare tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020;
  • il beneficiario non deve aver avuto accesso ad altri tipi di bonus e contributi previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.

In particolare, la proroga è esclusa nei casi in cui il beneficiario percepisca una delle seguenti misure di sostegno:

  • indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • indennità a favore dei lavoratori domestici e indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui rispettivamente agli artt. 85 e 98 del D.L. n. 34 del 2020.

Infine, l’Istituto fornisce chiarimenti anche in merito alla promozione del lavoro agricolo.

L’Inps precisa che i beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine

  • non superiori a 30 giorni,
  • rinnovabili per ulteriori 30 giorni
  • nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020

senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

A questo link il testo completo della Circolare dell’INPS.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it