La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda il ricorso presentato dalla Commissione europea su una specifica misura tributaria prevista dalla normativa belga

L’impugnazione della misura dinanzi ai togati europei, riguarda l’applicazione della misura in oggetto, ovvero il fatto che sarebbe prevista esclusivamente a favore di versamenti effettuati presso istituti ed enti nazionali. Nello specifico la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda il ricorso presentato dalla Commissione europea su una specifica misura tributaria, consistente in una riduzione di imposta, prevista dalla normativa del Belgio.

La fase precontenziosa
Con lettera di diffida del 18 ottobre 2006, la Commissione europea chiedeva al Belgio di presentare osservazioni in merito alla normativa nazionale tributaria in materia di riduzione dell’imposta per i versamenti effettuati nell’ambito del risparmio previdenziale. Seguiva un parere motivato con cui la Commissione, riscontrando la violazione degli articoli 46 e 63 TFUE nonché degli articoli 31 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, invitata il governo belga a adottare le misure necessarie per conformarsi a tale disposizioni comunitarie. Non seguendo una soddisfacente risposta alle richieste di adeguamento, veniva presentato riscorso ai giudici della Commissione europea.

Il ricorso della Commissione
Il ricorso della Commissione riguarda una parte della normativa tributaria belga che prevede una riduzione di imposta per i versamenti di risparmio pensione. L’anomalia riscontrata consiste nel diverso trattamento riservato a seconda degli istituti ed enti destinatari dei versamenti che solo se stabiliti nel territorio nazionale possono beneficiare della riduzione di imposta.

Sui termini del ricorso
La gestione di fondi di risparmio-pensione rientra nelle prestazioni di servizi di cui all’articolo 56 TFUE. La circostanza che la riduzione di imposta sia prevista per i versamenti a suddetti fondi esclusivamente se sono gestiti da istituti ed enti stabiliti nel territorio nazionale paventa una violazione della libera prestazione di servizi. Violazione che si manifesta sia per i soggetti che effettuano i suddetti versamenti sia per gli stessi istituti ed enti non stabiliti nel territorio nazionale. Per altro verso tali versamenti costituiscono movimenti di capitali la cui libera circolazione è sancita nell’articolo 63 TFUE. L’articolazione della misura fiscale in oggetto, pertanto, non sembra giustificabile con la motivazione della necessità di un sistema fiscale nazionale maggiormente coerente. La Commissione è del parere, in considerazione delle convenzioni contro la doppia imposizione, che una riduzione di imposta come descritta non garantisca, al Belgio, una coerenza fiscale del sistema giuridico tributario del Paese. Non sembra una plausibile giustificazione alla adozione della misura controversa, l’argomentazione di una difesa dei fondi investiti dai risparmiatori.

La posizione del Belgio
Il governo belga, per suo verso, sottolinea invece come la misura mira proprio a garantire un equilibrio del sistema fiscale nazionale tanto che rifacendosi a remote pronunce della stessa Corte di giustizia la paventata coerenza risulterebbe proprio sull’assunto che a vantaggio fiscale consegue necessariamente uno svantaggio.

Le argomentazioni degli eurogiudici nel merito
La coerenza del regime fiscale belga, sostiene la Corte, consiste nel fatto che, in successivo momento, rispetto a quello del versamento al fondo di risparmio pensione, il soggetto trasferisca la sua residenza oltre confine piuttosto che lo spostamento oltre confine dell’istituto o dell’ente. Un’altra argomentazione addotta dal governo belga è quella che si fonda sull’intenzione del legislatore nazionale di inserire la misura controversa nel quadro di una maggiore necessità di efficaci controlli fiscali. È in tale circostanza che il potere impositivo del Regno si troverebbe a non poter essere esercitato a pieno in virtù del beneficio della riduzione di imposta. Ecco che allora, le argomentazioni sostenute nel contro ricorso presentato dal Belgio non trovano fondatezza tale da giustificare la previsione di una riduzione di imposta come formulata dalla norma controversa. A chiusura dei ragionamenti dei giudici europei, infine, il Belgio, nell’adottare e mantenere in vigore la misura di riduzione dei imposta descritta, è venuto meno agli obblighi previsti a norma dell’articolo 56 TFUE.

Il verdetto dei giudici
La decima sezione della Corte europea si è espressa nel senso di accogliere il ricorso presentato dalla Commissione UE. Pertanto, la misura tributaria controversa è incompatibile con le disposizioni comunitarie in quanto crea una sperequazione fiscale tra i soggetti che effettuano versamenti pensionistici integrativi ad istituti ed enti nazionali e quelli che, invece, effettuano gli stessi versamenti ad istituti ed enti non stabiliti nel territorio dello Stato. In conclusione, quindi, il Belgio è venuto meno agli obblighi che scaturiscono dalla sua appartenenza all’Unione europea di cui alla misura contenuta all’articolo 56 TFUE.

Data della sentenza
23 gennaio 2013
Numero della causa
C-296/12
Nome delle parti
Commissione europea, ricorrente contro Regno del Belgio

FONTE: Fisco Oggi (giornale on line dell’Agenzia delle Entrate)
AUTORE: Andrea De Angelis