Sali_e_TabacchiGli eurogiudici, chiamati a pronunciarsi sul corretto trattamento doganale della merce immessa nell’Unione europea, specificano anche la natura del regime doganale sospensivo. Una società ungherese di servizi doganali e logistici riceveva incarico, da parte di un’altra società registrata in Ungheria, di porre in «custodia temporanea», dapprima, due carichi di tabacco e, successivamente, altri due, diretti dalla Slovenia all’Ucraina.

 

I documenti di accompagnamento dei carichi contenevano l’indicazione NC 2401 10 35 (tabacchi non scostolati: tabacchi “light air cured”), che non costituisce un prodotto soggetto ad accisa.

 

Dopo lo scarico in Ungheria della merce considerata, la società di servizi poneva i carichi di tabacco sotto il regime della “custodia temporanea”. Successivamente, la direzione delle Dogane e delle Finanze ungheresi effettuava una verifica a campione dei container, verificando che non si trattava di “tabacco non scostolato”, come indicato nei documenti, bensì di tabacco trinciato. Disposta una perizia, l’organo peritale dell’Amministrazione ungherese constatava che il campione considerato costituiva “tabacco pronto per essere fumato”, soggetto ad accise. Indi, l’inflizione di un’ammenda alla società per aver violato la normativa sulle accise, sanzione confermata anche dalla Direzione generale delle Dogane.

 

La fase contenziosa

 

La società ricorreva avanti al Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen (Ungheria), sostenendo l’erronea classificazione della merce da parte dell’amministrazione. Contestava, poi, che la merce potesse rientrare nell’ambito di applicazione della normativa sulle accise, poiché non si sarebbe verificata, a suo avviso, l’immissione in consumo di tale merce. Inoltre, opponeva che la merce di cui trattavasi dovesse essere considerata rientrante in un regime doganale sospensivo, indipendentemente dalla discrasia fra descrizione e merce. Di contrario avviso si mostrava l’Amministrazione, che confermava le deduzioni dell’istruttoria della Direzione.

 

Le questioni pregiudiziali

 

In tali circostanze, il Tribunale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

 

  • se la descrizione della merce doganale corrispondente alla designazione “Tabacchi light air cured”, conformemente al codice NC 2401 10 35 del capitolo 24 “Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati” dell’allegato I del regolamento (UE) n. 861/2010, debba essere interpretata nel senso che comprende unicamente tabacco “light air cured” non scostolato;
  • se l’applicazione a una determinata merce del regime doganale sospensivo possa essere contestata quando nei relativi documenti di accompagnamento sia stato correttamente indicato il capitolo della tariffa doganale comune, ma la specifica sottovoce tariffaria sia errata;
  • se i termini “importazione” di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118 e “importazione di prodotti sottoposti ad accisa” di cui all’articolo 4, punto 8, della medesima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che comprendono parimenti il caso in cui la sottovoce tariffaria della merce effettiva in regime di transito esterno e la sottovoce tariffaria riportata nei relativi documenti di accompagnamento siano diverse, ma tanto la designazione del capitolo quanto la quantità e il peso netto della merce effettiva corrispondono ai dati di cui ai documenti di accompagnamento;
  • Se rappresenti un’irregolarità ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2008/118 la circostanza che nel vincolare una merce a un regime doganale sospensivo sia indicata nei relativi documenti di accompagnamento una designazione della NC errata, ai sensi dell’allegato I del regolamento CEE n. 2658/87.

 

 

La decisione

 

La Corte di giustizia osserva, anzitutto, che la merce de qua consiste non già in foglie di tabacco essiccate al loro stato naturale, bensì, considerata nel suo complesso, in tabacco pronto per essere fumato. In questo senso, il criterio determinante che consente di classificare un prodotto nella voce 2403 della NC piuttosto che nella voce 2401 della NC si basa sull’eventualità che le foglie siano state oggetto di una lavorazione a un grado tale da poter ritenere che si tratti di tabacco lavorato pronto per essere consumato, senza ulteriori trasformazioni industriali. Pertanto, poiché detto tabacco è stato imballato sfuso, compattato in cartoni rivestiti in plastica, e che il peso netto di un cartone è di 30 kg, essa rientra nella sottovoce 2403 10 90 della NC. Quanto alla seconda ed alla terza questione pregiudiziale, gli eurogiudici osservano che la dichiarazione sommaria conteneva le informazioni necessarie all’identificazione delle merci, essendo errata la sola sottovoce tariffaria. In tali circostanze, non si può ritenere – secondo i togati comunitari – che le merci in questione siano entrate irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 202 del codice doganale. Esse potevano, quindi, essere validamente vincolate, al momento dell’entrata in Slovenia, a una “procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo», ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118, poiché non ha avuto luogo alcuna importazione ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva e l’accisa non è divenuta esigibile.

 

Quando scatta l’obbligazione doganale

 

La Corte Osserva poi che, secondo l’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale considerato. Ma questo rilievo, assieme alle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento, spetta al giudice del rinvio verificarlo. Infine, quanto alla quarta questione, la Corte inferisce che l’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 dispone che nei casi in cui si verifica un’irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa in uno Stato membro diverso da quello in cui essi sono stati immessi in consumo, i prodotti sono sottoposti ad accisa e questa è esigibile nello Stato membro in cui si è verificata l’irregolarità. In particolare, vi è circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, quando prodotti sottoposti ad accisa sono già stati immessi in consumo in uno Stato membro e sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati.

 

Nella situazione di cui si discute – conclude la Corte – si deve ritenere che le condizioni dell’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2008/118, lette in combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, non siano soddisfatte. Infatti, da un lato, le merci di cui trattasi nel procedimento principale non sono state immesse in consumo in Slovenia, dato che esse sono state vincolate a una «procedura doganale sospensiva o [a un] regime doganale sospensivo», e, dall’altro, esse non sono state oggetto di una detenzione commerciale in Ungheria per esservi fornite o utilizzate, ma erano destinate ad essere riesportate in Ucraina.

 

Le conclusioni

 

A completamento del procedimento in questione, la Corte di giustizia giunge a queste tre conclusioni:

 

 

  • il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella voce 2401 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010, una merce consistente in tabacco da fumo, nonostante la presenza di cascami di tabacco, poiché questi ultimi non ostano a tale destinazione del prodotto di cui trattasi. Una siffatta merce può tuttavia rientrare nella voce 2403 di tale nomenclatura, e più in particolare nella sottovoce 2403 10 90 della stessa, qualora sia confezionata sfusa, compattata e in cartoni rivestiti in plastica dal peso netto di 30 chilogrammi;
  • la nozione di «procedura doganale sospensiva o di regime doganale sospensivo», prevista all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretata nel senso che l’assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo non può essere rimesso in discussione qualora il capitolo della tariffa doganale comune in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata. In un caso siffatto, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che non vi è stata importazione di detta merce e che essa non è sottoposta ad accisa.
  • in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la nozione di ”irregolarità”, ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2008/118, deve essere interpretata nel senso che non comprende il caso di una merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo accompagnata da un documento menzionante una classificazione doganale erronea.