Da un punto di vista normativo la controversia è incentrata sull’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e concerne il pagamento di vari contributi sociali relativi a rendite vitalizie a titolo oneroso di fonte olandese.
I protagonisti della controversia
La controversia che ha portato alla decisione in commento della Corte di Giustizia europea è insorta tra un cittadino olandese residente in Francia e l’amministrazione fiscale transalpina. In particolare il cittadino olandese in questione, lavorava in Francia per una società olandese. Dichiarava dunque in Francia i suoi redditi di fonte olandese, tra cui figuravano delle rendite vitalizie a titolo oneroso versate da due società di assicurazioni dei Paesi Bassi. L’amministrazione fiscale francese ha considerato tali rendite come redditi patrimoniali, facendo dunque pagare a tale contribuente il contributo sociale generalizzato percepito a favore della Cassa nazionale degli assegni familiari, del fondo di solidarietà per la vecchiaia e dei regimi obbligatori di assicurazione per malattia, il prelievo sociale del 2% nonché la contribuzione integrativa dello 0,3% di tale prelievo, più gli altri contributi sociali previsti dalla normativa fiscale francese.
Il ricorso del contribuente
Avverso tali determinazioni, il contribuente olandese proponeva ricorso giurisdizionale sostenendo che tali redditi erano già stati oggetto di prelievi della medesima natura sociale nei Paesi Bassi. I tribunali amministrativi d’oltralpe davano ragione al contribuente, sulla considerazione che l’assoggettamento delle rendite vitalizie ai contributi richiesti dal fisco francese si risolvesse in ultima analisi in una violazione del principio della libera circolazione dei lavoratori istituito dall’articolo 39 CE.
La posizione del Fisco
L’amministrazione fiscale a questo punto impugnava le decisioni dei magistrati amministrativi dinanzi al Consiglio di Stato. Il supremo organo giurisdizionale amministrativo annullava in parte le decisioni dei primi giudici e, rilevata la complessità della vicenda, decideva di sospendere il giudizio dinanzi ad esso pendente per domandare alla Corte di Giustizia UE se i prelievi fiscali di natura sociale sui redditi patrimoniali, quali quelli previsti dalla normativa francese, presentino un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati nell’articolo 4 del regolamento comunitario n. 1408/71, rientrando così nell’ambito di applicazione di tale regolamento per il solo fatto di contribuire al finanziamento dei regimi francesi previdenziali obbligatori.
La normativa comunitaria
Analizzando il contesto normativo europeo di riferimento vediamo come l’articolo 4 del regolamento comunitario n. 1408/71, precisa che lo stesso si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di malattia e di maternità, le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione nonché le prestazioni familiari, applicandosi inoltre a tutti i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi. Il successivo articolo 13 precisa che le persone per cui è applicabile il regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatta eccezione per colui che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro che è soggetto alla legislazione di tale Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.
L’analisi della normativa francese
Per quanto concerne la normativa francese in materia, rileviamo come le persone fisiche fiscalmente residenti in Francia ai sensi del codice generale delle imposte sono assoggettate a un contributo sociale a favore della Cassa nazionale degli assegni familiari, del fondo di solidarietà per la vecchiaia e dei regimi obbligatori di assicurazione per malattia basato sull’importo netto utilizzato per la determinazione dell’imposta sul reddito, in particolare, sui redditi da beni immobili, sulle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso e sui redditi da beni mobiliari. Tali persone fisiche sono altresì sottoposte a un contributo per il rimborso del debito sociale, basato sugli stessi redditi, a un prelievo sociale del 2% sui medesimi redditi nonché, dal 1° luglio 2004, a una contribuzione integrativa dello 0,3% sempre per finalità sociali.
L’analisi dei togati comunitari
Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i magistrati europei hanno innanzitutto precisato come le disposizioni del regolamento n. 1408/71 vadano applicate ogni qual volta vi sia corrispondenza di oggetto tra le leggi nazionali e i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento comunitario stesso.
La Corte ha poi ricordato come dalla propria giurisprudenza in materia emerge chiaramente come i prelievi operati in altre circostanze dal fisco francese su redditi da lavoro e sostitutivi percepiti da lavoratori subordinati e autonomi e destinati specificamente e direttamente al finanziamento della previdenza sociale nello stato transalpino presentino un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le materie riguardanti i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71. Ed a considerazioni analoghe si deve giungere anche nel caso di specie che riguarda i medesimi prelievi aventi finalità sociali e solidaristiche, operati però sui redditi patrimoniali.
Al fine di evitare un doppio prelievo, il regolamento n. 1408/71, che mira ad assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione, ha istituito, al suo titolo II, un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori. In particolare, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento comunitario in parola prevede che le persone alle quali è applicabile tale regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, impedendo cosi che possano essere applicate congiuntamente, per uno stesso periodo ed al medesimo contribuente, diverse legislazioni nazionali.
Nel caso sottoposto alla loro attenzione, i magistrati sovranazionali hanno rilevato come il contribuente olandese in quanto lavoratore migrante, è soggetto alla previdenza sociale nel proprio Stato membro, ovvero in Olanda, e che non rientra in nessuna delle eccezioni pur previste dallo stesso regolamento n. 1408/71 al divieto di doppio prelievo da parte di legislazioni di Stati membri diversi.
Dunque, il cittadino olandese non può sottoposto validamente dallo Stato membro di residenza, in questo caso la Francia, a prelievi fiscali con finalità sociali che presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71.
Le conclusioni e la sentenza della Corte
Per tutto quanto ora visto, la Prima Sezione della Corte di Giustizia, definitivamente pronunciandosi sulla questione, ha recisamente affermato che “il regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame al procedimento principale, presentano, allorché partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 e rientrano quindi nell’ambito di applicazione di tale regolamento, ancorché tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attività professionale.”.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Mauro Di Biasi