La Corte costituzionale si è espressa nuovamente sulla possibilità di dedurre l’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP, pronunciandosi con la sentenza n. 171/2024.


La decisione ribadisce quanto stabilito in precedenza, dichiarando infondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che aveva contestato l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP invocando il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.

La questione al centro della controversia

Per chiarire il concetto, partiamo da una definizione dei termini:

  1. IMU sugli immobili strumentali: l’IMU (Imposta Municipale Unica) è un’imposta comunale che grava sugli immobili. Gli immobili strumentali sono quelli utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa, come i capannoni, gli uffici e i magazzini. L’IMU su questi beni rappresenta dunque un costo necessario per le imprese.
  2. Indeducibilità dall’IRAP: l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta regionale che grava sulla produzione delle imprese, calcolata sul valore della produzione netta. L’indeducibilità significa che l’importo pagato per l’IMU sugli immobili strumentali non può essere sottratto dal calcolo dell’IRAP, e quindi le imprese devono calcolare l’IRAP senza tenere conto dei costi dell’IMU come riduzione del carico fiscale.

Il cuore della discussione riguarda se sia equo per le imprese non poter dedurre il costo dell’IMU sugli immobili strumentali dall’imposta IRAP. Le imprese ritengono che l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP aumenti ingiustamente il loro carico fiscale, dato che la proprietà e l’uso di questi immobili rappresentano costi diretti per produrre beni o servizi. In altre parole, l’IMU viene percepita come un’imposta aggiuntiva e sovrapposta rispetto all’IRAP, nonostante la natura strumentale degli immobili, e per le imprese questo rappresenta un “doppio carico”.

La Corte costituzionale, tuttavia, ha più volte stabilito che non c’è doppia imposizione tra IMU e IRAP, poiché si basano su presupposti e principi di applicazione diversi. La Corte distingue i due tributi: mentre l’IMU è un’imposta patrimoniale basata sulla proprietà degli immobili, l’IRAP è un’imposta produttiva legata all’attività economica svolta. Di conseguenza, secondo la Corte, non vi è alcuna necessità di permettere una deduzione automatica dell’IMU nel calcolo dell’IRAP.

Per la Corte Costituzionale l’IMU suglu immobili strumentali è indeducibile dall’IRAP

Secondo la Corte, la deducibilità dell’IMU prevista per l’IRES non trova un corrispettivo strutturale nell’IRAP, poiché i due tributi si basano su presupposti differenti. Con la sentenza n. 262 del 2020, infatti, la Corte aveva ammesso la deduzione dell’IMU per l’IRES proprio per salvaguardare la coerenza dell’imposta sui redditi, mentre in ambito IRAP – un’imposta legata alla produzione – non sussistono analoghe basi normative per giustificare la deduzione dell’IMU.

La Corte ha inoltre chiarito che non si configura una doppia imposizione giuridica tra IMU e IRAP, poiché i presupposti di applicazione di questi tributi sono diversi: l’IMU si applica alla proprietà immobiliare, mentre l’IRAP riguarda la capacità produttiva delle imprese.

Anche le contestazioni avanzate dai tribunali tributari di Milano e Reggio Emilia, riguardo alla presunta violazione del principio di uguaglianza, sono state giudicate infondate. La Corte ha spiegato che la sentenza del 2020 aveva rilevato un danno per le imprese che investono in immobili strumentali, ma questo riguardava esclusivamente la coerenza interna dell’IRES. Tale argomentazione, ha sottolineato la Corte, non è estensibile al regime dell’IRAP, che presenta caratteristiche e finalità tributarie distinte.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibili altre questioni sollevate dai giudici tributari di Milano e Reggio Emilia, basate sull’art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà economica, e su ulteriori principi costituzionali che disciplinano il trattamento tributario.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.