Dal primo gennaio del corrente anno è scattato l’obbligo degli scontrini elettronici per tutti i commercianti al minuto, artigiani e soggetti ad essi assimilati.
Corrispettivi elettronici: le sanzioni per omessa trasmissione.
Si dovrà, dunque, procedere con la memorizzazione elettronica ed in seguito trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.
Si ricorda che l’obbligo era già scattato con decorrenza 1° luglio 2019 per coloro che avevano realizzato nell’anno precedente un volume d’affari superiore a 400mila euro.
Tuttavia, il Decreto Crescita (n. 34/2019) ha introdotto una moratoria delle sanzioni la cui validità si protrae solamente per il primo semestre d’obbligo. Infatti, è stato previsto che in questo frangente di tempo il contribuente, obbligato a trasmettere i corrispettivi elettronici, può continuare ad utilizzzare scontrini e ricevute fiscali mantenendo in uso il registro dei corrispettivi ma trasmettendo i dati degli stessi all’Agenzia delle entrate entro il mese successivo.
Ma cosa succede se il contribuente omette la trasmissione?
Corrispettivi elettronici: sanzioni su omessa trasmissione
Per rispondere a questa domanda oc-corre tenere separati i contribuenti obbligati già dal 1° luglio 2019 da quelli obbligati dal 1° gennaio 2020.
Contribuenti obbligati già dal 1° luglio 2019
Queste tipologie di contribuenti hanno terminato il periodo di moratoria il 31/12/2019. Di conseguenza, a partire dal primo gennaio i corrispettivi devono essere stati necessariamente memorizzati elettronicamente (con utilizzo di Registratore telematico o di APP Documento Commerciale on Line), nonché trasmessi tassativamente entro 12 giorni.
Le sanzioni
Eventuali trasmissioni omesse sono già passibili di sanzione. Una recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate (risoluzione n.6 del 10/02/2020) fornisce alcune delucidazioni con riferimento al primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative che interessano i contribuenti con volume d’affari maggiore a € 400.000.
Infatti, se l’unica omissione è la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel secondo semestre dello scorso anno, la violazione può essere regolarizzata senza l’applicazione di sanzioni amministrative procedendo alla trasmissione dei dati entro il termine del 30 aprile 2020.
Le sanzioni, per questa tipologia di irregolarità, dunque saranno applicabili solo se le predette trasmissioni avverranno oltre tale data.
Contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020
Invece per costoro si applica il semestre di “moratoria” che vedrà termine il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui non si siano dotati di Registratore telematico, oppure non abbiano utilizzato la procedure web “Documento Commerciale on Line”, possono tranquillamente continuare ad utilizzare gli scontrini e le ricevute fiscali, fino al 30 giugno prossimo.
Saranno tuttavia obbligati a utilizzare il registro dei corrispettivi e devono effettuare la trasmissione dei corrispettivi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (fase transitoria).
Anche il contribuente, dotato di Registratore telematico, che non sia riuscito a trasmettere i files XML Corrispettivi nei 12 giorni può avvalersi del periodo della moratoria purché l’invio avvenga entro il mese successivo.
Particolare attenzione deve essere posta nei confronti di coloro che si trovano in una situazione ibrida.
Vale a dire per coloro che si sono dotati di Registratore telematico nel corso del mese.
In tal caso si devono trasmettere telematicamente i corrispettivi relativi ai giorni in cui avviene ricevute fiscali/scontrini ed annotate nel rispettivo registro.
In merito alle sanzioni previste, occorre considerare che la disciplina prevede sanzioni pecuniarie ed accessorie.
Le sanzioni
Dal punto di vista pecuniario, la sanzione amministrativa è pari al 100% dell’imposta, con un minimo di € 500. Non è tuttavia chiaro se la sanzione debba essere applicata per ogni singolo scontrino o per singola giornata non tra-smessa.
Si precisa anche che è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso sanando così l’eventuale violazione con delle sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso.
Il versamento si deve effettuare a mezzo F24 utilizzando come codice tributo l’8911.
Non devono essere sottovalutate le sanzioni accessorie che possono essere particolarmente pe-santi in merito al mancato adempimento di memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi:
- se nel corso di cinque anni vengano contestate quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi, verrà disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’attività. Oppure l’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese;
- se l’importo dei corrispettivi che sono oggetto di contestazione è superiore a i 50mila euro, la sospensione sarà disposta. Nello specifico per un periodo che varia da 1 a 6 mesi con effetto immediato.
Fonte: CGIA Mestre