Finanzielle FreiheitDefinitivamente approvata la nuova normativa sulla cooperazione finanziaria tra gli enti locali, sulle unioni dei Comuni e sui piccoli comuni disagiati. Molte le novità positive “che di fatto – sottolinea il presidente Matteo Biffoni – hanno sostanzialmente accolto gli emendamenti presentati da Anci Toscana. In particolare, quelli che riguardano la maggiore premialità per le fusioni di comuni e la semplificazione sui contributi alle Unioni di comuni”.

 

Riguardo la premialità alle fusioni, è stato accolto l’emendamento Anci che prevede l’incremento del 30% dei i contributi quando il processo di istituzione del nuovo comune coinvolge almeno tre comuni (e non più quattro); inoltre, i contributi sono incrementati del 60% nel caso in cui il ‘nuovo’ comune raggiunga una popolazione complessiva superiore a 15mila abitanti.

 

Anche riguardo le Unioni di Comuni sono state introdotte novità importanti grazie ad Anci Toscana, alleggerendo i requisiti per l’accesso ai contributi. D’ora in avanti sarà sufficiente l’esercizio associato di quattro tra queste funzioni o attività: sportello unico delle attività produttive; procedure di valutazione dell’impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica; piano strutturale intercomunale; gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali; gestione beni demaniali e patrimoniali; gestione risorse umane. Particolarmente importante l’introduzione dei piani strutturali, la gestione del personale e i tributi: funzioni strategiche per ‘fare’ insieme. Questa modifica renderà più semplice l’accesso ai contributi regionali e va nella direzione del definitivo superamento del vincolo per i piccoli comuni (5mila o 3mila abitanti se montani) di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali comunali.

 

Resta infine un’ultima criticità da affrontare in fase attuativa, peraltro già sollevata da Anci, e riguarda il tema dei servizi sociali. Anci ritienie infatti che tale funzione possa essere riconosciuta, ai fini dei contributi regionali, non solo nei casi in cui venga esercitata direttamente dalle Unioni, ma anche laddove sia affidata tramite convenzione tra l’Unione stessa e la Società della Salute del territorio.