Secondo gli eurogiudici, in ipotesi di questo tipo la base imponibile è costituita dal prezzo della cessione dei beni e dagli interessi corrisposti dai soggetti finanziati.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata ai sensi dell’articolo 267 Tfue, si innesta nell’ambito di una controversia tra una società commerciale e l’amministrazione finanziaria ungherese, con riferimento al regime Iva applicabile a un’operazione di “cooperazione integrata”.
La cooperazione integrata
La cooperazione integrata è un istituto proprio del sistema agricolo ungherese, il cui schema operativo prevede che una società “integratore” conclude un contratto con un agricoltore “integrato”, in forza del quale gli concede un prestito per l’acquisto dei mezzi, in particolare sementi (meglio denominati “attivi circolanti”), necessari alla sua attività di produzione agricola, il frutto della quale viene rivenduto allo stesso integrato o al mercato sempre tramite l’intermediazione di quest’ultimo.
Il procedimento principale
La società ricorrente è una società commerciale stabilita in Ungheria che, operando in qualità di soggetto integratore, concludeva con diversi produttori agricoli contratti di cooperazione integrata.
In forza di tali contratti, la società si impegnava a sostenere la produzione degli agricoltori, attraverso il finanziamento dell’acquisto degli attivi circolanti, necessari alla produzione stessa. Gli agricoltori, a loro volta, si impegnavano a coltivare i prodotti interessati su determinate superfici e a utilizzare i prestiti accordati unicamente per l’acquisto degli attivi circolanti. L’operazione in questione veniva fatturata dalla società ricorrente applicando un’aliquota del 25% ed esentando, al contempo, dall’Iva gli interessi maturati sui prestiti accordati agli agricoltori per l’acquisto degli attivi circolanti.
A seguito di una verifica fiscale avente a oggetto le dichiarazioni Iva della società ricorrente, veniva contestata, ad opera dell’autorità tributaria ungherese di primo grado, la differenza dell’imposta sul valore aggiunto dovuta rispetto a quella versata in relazione agli interessi percepiti sui prestiti. La direzione generale dall’amministrazione finanziaria confermava nel merito la decisione dell’autorità di primo grado, osservando che, in relazione ai prestiti destinati all’acquisto degli attivi circolanti, la base imponibile Iva è costituita tanto dalle cessioni degli attivi circolanti quanto dai prestiti.
L’orientamento della direzione generale veniva confermato, in sede contenziosa, dal giudice di primo grado che sottolineava come i prestiti accordati agli agricoltori sono vincolati all’utilizzo esclusivo per l’acquisto di attivi circolanti. Pertanto, i crediti e le cessioni di attivi circolanti di cui beneficiano gli agricoltori costituiscono due elementi intrinseci del servizio complesso di cooperazione integrata fornito dalla società ricorrente. Le suddette prestazioni non possono che avere la medesima finalità e gli interessi dei crediti utilizzati costituiscono mere spese accessorie della cessione degli stessi attivi circolanti. La cessione degli attivi in parola, quindi, costituisce la prestazione principale nel quadro di un’operazione complessa quale quella di cooperazione integrata.
Nel ricorso per cassazione presentato avverso la decisione di primo grado, veniva chiesto se, ai fini Iva, la cessione degli attivi circolanti e la concessione di un prestito debbano essere considerate due operazioni distinte e indipendenti l’una dall’altra oppure come un’unica operazione. Nel dubbio sul carattere univoco o duplice dell’operazione, il giudice decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione ai giudici della Corte europea.
La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio, in particolare, ha chiesto alla Corte Ue di chiarire il dubbio circa il se, ai fini Iva, in applicazione del diritto europeo, la cessione di beni e la concessione di un prestito, effettuate in base ad un contrattato stipulato fra l’integratore e l’integrato, costituiscono operazioni indipendenti (distinct and independent) oppure un’operazione unica (single), la cui base imponibile comprende, oltre al corrispettivo per i beni ceduti, gli interessi del prestito concesso.
La posizione degli eurogiudici
La Corte sottolinea come, in linea di principio, ai fini Iva, ciascuna prestazione deve essere considerata distinta e indipendente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, comma 2, della direttiva Iva (Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006). Tuttavia, in determinati casi, più prestazioni che potrebbero essere fornite separatamente, dando luogo, in maniera distinta, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Questa circostanza si verifica nel caso in cui due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi al punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile e la cui disarticolazione avrebbe carattere artificioso. Ciò posto, secondo gli eurogiudici, nel caso concreto oggetto di giudizio, la concessione del prestito non costituisce un interesse autonomo dal punto di vista degli integrati. Pertanto, un’operazione di cooperazione agricola integrata, come quella di cui alla causa principale, costituisce un’unica operazione nella quale la cessione di beni costituisce la prestazione principale e la base imponibile Iva è costituita tanto dal prezzo della cessione dei beni quanto dagli interessi pagati dagli agricoltori integrati sul finanziamento per l’acquisto delle sementi.