milleproroghe misure fiscaliDisponibile la nota di lettura predisposta dall’Anci sulle disposizioni di interesse per gli enti locali contenute nel Decreto-legge (D.L. 244/2016) convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.


 

Ad esempio, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

É prorogata al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dopo l’entrata del DL 101/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125/2013; 3.

 

All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

 

É prorogata sino al 31 dicembre 2017 la possibilità da parte delle Province di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi. Si osserva che la disposizione può considerarsi riferita anche alle Città Metropolitane che, alla data del 1°gennaio 2015, in base alla legge n. 56/ 2014, sono subentrate alle Province omonime e succedute ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni, ed in considerazione del fatto che la stessa disposizione ha costituito, anche per le Città Metropolitane, la base giuridica delle precedenti proroghe dei contratti a tempo determinato ex articolo 1, comma 6, del dl n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2015 e articolo 1, comma 9, del dl n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 5 febbraio 2016.

 

All’articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016».

 

Sono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato delle Città Metropolitane per lo svolgimento delle funzioni relative ai Centri per l’impiego.

 

15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

 

Il comma stabilisce che le Regioni e gli Enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, dl n. 16/2014, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate – ai sensi del medesimo articolo 4, co. 1 e nel rispetto dei vincoli ivi previsti – per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Regioni ed Enti locali dovranno dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con apposita relazione corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

 

 

In allegato il file con la scheda di lettura.